Ordinanza n. 545/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2946Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1986
dalla Commissione tributaria di 2° grado di Udine, iscritta al n. 571
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saia;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento avente per oggetto il
rimborso di una somma erroneamente ritenuta e versata a titolo di
Irpef dal datore di lavoro del contribuente Cossio Gianfranco, la
Commissione tributaria di secondo grado di Udine con ordinanza del 12
maggio 1986 (reg. ord. n. 571 del 1986) sollevava, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;
che secondo il collegio rimettente, mentre il citato art. 37
stabiliva il termine decennale di prescrizione ordinaria (art. 2946
cod. civ.) per ricorrere all'intendenza di finanza onde ottenere il
rimborso del tributo versato per "errore dovuto al contribuente",
l'art. 38 concedeva soltanto il termine di decadenza di diciotto mesi
"quando l'errore è imputabile al sostituto d'imposta"; tale
diversità di trattamento sembrava contrastare col principio di
eguaglianza;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della
questione;
Considerato che - contrariamente a quanto si afferma
nell'ordinanza di rimessione - il termine di diciotto mesi è
stabilito dall'art. 38 non solo nel caso di errore del sostituto
d'imposta (secondo comma) ma anche, in genere, nel caso di errore del
contribuente che effettui il versamento diretto (primo comma), mentre
l'art. 37 si applica solo per le ritenute dirette, ossia quelle
operate dalle amministrazioni pubbliche;
che trattasi quindi di situazioni eterogenee che ben poteva il
legislatore, nella sua discrezionalità, regolare diversamente, come
questa Corte ha già dichiarato con ordinanza n. 305 del 1985;
che la Commissione tributaria di Udine non adduce alcun motivo
nuovo;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:545 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte