Ordinanza n. 545/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 1legge 895/1967
- art. 15legge 895/1967
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)
promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1984 dal Pretore di
Sestri Ponente, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno
1984;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di
Sestri Ponente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi), nella parte in cui fa dipendere la punibilità
dello straniero non residente nello Stato dall'osservanza di
disposizioni amministrative emanate con decreto ministeriale;
che, in particolare, il giudice a quo lamenta la violazione
dell'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto non risulterebbero
sufficientemente specificati nelle norme di legge i presupposti, il
carattere, il contenuto ed i limiti del provvedimento dell'autorità
non legislativa, alla trasgressione del quale deve seguire la pena;
che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato anche
l'art. 3 Cost. in quanto non potrebbero essere logicamente
equiparabili la posizione dello straniero non residente con quelle
dell'italiano residente all'estero e dell'italiano dimorante
all'estero per ragioni di lavoro rispetto all'effettiva e completa
possibilità astratta di conoscere disposizioni regolamentari
italiane adottate con decreto ministeriale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che l'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non
costituisce una disposizione incriminatrice ma disciplina, al
contrario, una causa d'esclusione del reato d'introduzione di armi
nel territorio dello Stato senza licenza, punito dall'art. 1 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895;
che il decreto ministeriale di cui al medesimo art. 15 della
legge n. 110 del 1975 è destinato a stabilire soltanto le modalità
d'applicazione della scriminante innanzi citata;
che, quindi, non risulta violata la riserva di legge di cui
all'art. 25, secondo comma, Cost.;
che, d'altra parte, non risulta violato neppure l'art. 3 Cost.
in quanto non appare manifestamente irragionevole l'equiparazione
delle categorie indicate nella disposizione impugnata (stranieri non
residenti nel territorio nazionale, da un lato, italiani residenti
all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, dall'altro)
le quali sono equiparabili ai fini della conoscenza del decreto
ministeriale dato che, riferendosi a soggetti tutti dimoranti
all'estero, hanno analoga possibilità di conoscere il contenuto
dello stesso;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi
delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Sestri Ponente con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:545 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte