Ordinanza n. 545/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 635Codice di procedura civile
- art. 2710Codice civile
- art. 3Codice di procedura civile
- art. 636Codice di procedura civile
- art. 634legge 432/1995
- art. 8legge 432/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter comma
1, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
12 aprile 1999 dal pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile
vertente tra il comune di Venarotta e Galanti Giuseppe, iscritta al
n. 450 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di un procedimento di opposizione a
decreto ingiuntivo, emesso in favore di un professionista sulla base
della presentazione di una parcella vistata dal competente Consiglio
dell'ordine [degli Architetti] - il pretore di Ascoli Piceno, con
provvedimento del 12 aprile 1999, a seguito dell'istanza del
creditore opposto di pronuncia nei confronti dell'opponente di
ordinanza ingiuntiva esecutiva per il pagamento di parte delle somme
richieste nel decreto ingiuntivo, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186-ter primo comma, cod. proc.
civ., nella parte in cui non richiama gli artt. 633, comma primo,
numero 3, e 636 dello stesso codice;
che il rimettente rileva come la Corte costituzionale, con
sentenza n. 295 del 1995, abbia già ritenuto legittima l'opzione del
legislatore di limitare le ipotesi di concedibilità del
provvedimento anticipatorio di condanna a quei casi in cui il
supporto documentale prodotto negli atti processuali assuma una più
consistente valenza probatoria, in termini di presumibile resistenza
alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione
definitiva;
che, tuttavia, secondo il pretore a quo, la mancata
previsione, in favore della particolare categoria di creditori
contemplata dall'art. 633, primo comma, numero 3, cod. proc. civ.
della possibilità di ottenere la relativa tutela provvisoria
ingiunzionale in corso di causa - soprattutto in ragione
dell'ampliamento normativo dell'art. 634, secondo comma (operato
dall'art. 8, comma 3, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, mediante la
previsione dell'utilizzabilità delle scritture contabili
dell'imprenditore ai fini della procedura monitoria anche ai crediti
derivanti da prestazioni di servizi) - si pone in contrasto:
a) con l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di
trattamento dei professionisti rispetto ai creditori comuni, ed in
particolare agli imprenditori commerciali che vantino crediti da
prestazione di servizi, sulla base di un materiale probatorio
(scrittura contabile) avente valenza analoga a quella della parcella
professionale;
b) con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., per la
definitiva privazione, senza alternativa alcuna per il
professionista, di uno strumento processuale (eseguibile
coattivamente ed idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale) di
grande intensità dal punto di vista della tutela giurisdizionale,
derivante dalla sua forte valenza anticipatoria, con conseguente
lesione del principio per il quale la durata del processo non deve
andare a danno dell'attore che ha ragione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine,
di non fondatezza della sollevata questione.
Considerato che (come rilevato dallo stesso rimettente) questa
Corte, con sentenza n. 295 del 1995, ha ritenuto non fondata analoga
questione di legittimità costituzionale della norma in esame, allora
impugnata nella parte in cui non prevede che lo Stato e gli enti o
istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato possano chiedere
al giudice di pronunciare ingiunzione di pagamento in ogni stato del
processo, anche quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 635
cod. proc. civ;
che in quella sede la Corte ha osservato che il legislatore -
sulla base di un'opzione tesa a distinguere il provvedimento
monitorio ante causam frutto di una cognizione sommaria e delibativa,
a contraddittorio eventuale, e l'ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter
pronunciata di regola all'esito di un sub-procedimento
incidentalmente proposto dalla parte nel contesto di un già
instaurato processo a cognizione piena, fisiologicamente destinato a
sfociare nella pronuncia di una sentenza di merito afferente al
diritto azionato, e non solo alla singola pretesa fatta valere in via
interinale (v. altresì sentenza n. 65 del 1996) - ha legittimamente
ritenuto di limitare le ipotesi di concedibilità del provvedimento
anticipatorio di condanna a quei casi in cui il supporto documentale
prodotto negli atti processuali assume una più consistente valenza
probatoria, in termini di presumibile resistenza alle contestazioni
di controparte, nell'ottica della decisione definitiva;
che tutte codeste affermazioni valgono evidentemente anche
riguardo ai crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle
di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal
prescritto parere delle competenti associazioni professionali (ai
sensi degli artt. 633, primo comma, numero 3, e 636 cod. proc. civ.);
per cui, in questa sede, è sufficiente ribadire che - seppure non si
appalesi come l'unica scelta di politica legislativa
costituzionalmente legittima - l'esclusione di crediti in tal modo
documentati non può, per ciò solo, essere considerata irrazionale e
lesiva del principio di uguaglianza;
che neppure rileva - onde suffragare la dedotta lesione del
principio di uguaglianza - l'avvenuta ricomprensione, nell'ambito dei
presupposti di concedibilità della tutela in oggetto, delle ipotesi
previste al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ. (anche nel
testo modificato dall'art. 8, comma 3, della legge n. 432 del 1995);
che, infatti, nella menzionata sentenza n. 295 del 1995
(ignorata dal rimettente in parte qua) questa Corte ha già ritenuto
l'inidoneità di tale norma a fungere da tertium comparationis in
ragione della sua natura eccezionale, in quanto derogatoria dei
principi generali in tema di prova nel processo civile e della regola
fissata dall'art. 2710 cod. civ., attraverso una previsione volta ad
agevolare non il creditore nella sua qualità, bensì la prova dei
crediti dell'imprenditore in considerazione del particolare
affidamento richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della
circolazione dei crediti stessi;
che altrettanto insussistente si appalesa l'asserita lesione
dell'art. 24 Cost., la quale è esclusa dal fatto che la norma
denunciata lascia comunque intatta la facoltà della parte di
avvalersi, per il riconoscimento dei propri crediti, sia del
procedimento monitorio ante causam sia del giudizio contenzioso
ordinario, che è la sede propria dell'accertamento definitivo della
pretesa vantata, e rispetto al quale soltanto può essere rapportato
il principio di ragionevole durata;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186-ter primo comma, del codice
di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione - dal pretore
di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:545 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte