Corte costituzionale

Ordinanza n. 546/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 74d.P.R. 597/1973

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R.

29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 19

settembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bologna,

iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bortolotti

Vincenzo ed avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella

esattoriale notificata dall'Ufficio delle imposte dirette di Bologna,

la Commissione tributaria di primo grado della stessa città con

ordinanza del 19 settembre 1984 (reg. ord. n. 750 del 1986) osservato

che prima dell'anno preso in considerazione dall'Ufficio il

contribuente lamentava di aver subito pesanti perdite economiche

nell'esercizio della propria attività commerciale - sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597, in riferimento all'art. 53 Cost.;

che la questione era così testualmente motivata: "apparendo in

contrasto con il principio sancito dall'art. 53, primo comma, della

Costituzione l'impossibilità di riporto delle perdite per gli

imprenditori soggetti all'Irpef";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità e, in subordine,

l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione, in quanto sollevata in forma

assiomatica ed approssimativa, risulta manifestamente inammissibile;

che l'inammissibilità consegue anche alla circostanza che

spetta unicamente al legislatore, secondo la propria discrezionale

valutazione, stabilire quali oneri siano deducibili e con quali

garanzie probatorie, non potendo le deduzioni essere affidate

unicamente a valutazioni ed affermazioni del contribuente;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597,

sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bologna con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte