Ordinanza n. 546/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R.
29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 19
settembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bologna,
iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bortolotti
Vincenzo ed avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella
esattoriale notificata dall'Ufficio delle imposte dirette di Bologna,
la Commissione tributaria di primo grado della stessa città con
ordinanza del 19 settembre 1984 (reg. ord. n. 750 del 1986) osservato
che prima dell'anno preso in considerazione dall'Ufficio il
contribuente lamentava di aver subito pesanti perdite economiche
nell'esercizio della propria attività commerciale - sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597, in riferimento all'art. 53 Cost.;
che la questione era così testualmente motivata: "apparendo in
contrasto con il principio sancito dall'art. 53, primo comma, della
Costituzione l'impossibilità di riporto delle perdite per gli
imprenditori soggetti all'Irpef";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità e, in subordine,
l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione, in quanto sollevata in forma
assiomatica ed approssimativa, risulta manifestamente inammissibile;
che l'inammissibilità consegue anche alla circostanza che
spetta unicamente al legislatore, secondo la propria discrezionale
valutazione, stabilire quali oneri siano deducibili e con quali
garanzie probatorie, non potendo le deduzioni essere affidate
unicamente a valutazioni ed affermazioni del contribuente;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597,
sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bologna con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte