Ordinanza n. 546/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)
promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1984 dal Pretore di Prato,
iscritta al n. 1015 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza indicata in
epigrafe (resa in un procedimento penale per il reato di guida senza
patente, sospesa, nella specie, a seguito di un provvedimento di
diffida) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma e
24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità) nella parte in cui non fissa un termine
massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione (in quanto
il provvedimento di sospensione della patente non è automaticamente
collegato all'esistenza di un provvedimento di diffida) e, in via
subordinata, per l'infondatezza della stessa;
Considerato che va disattesa l'eccezione d'inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato in quanto, nella
specie, il provvedimento di sospensione della patente è stato emesso
anche sul presupposto della diffida;
che, peraltro, questa Corte ha già avuto più volte occasione
di dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 1
legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3
Cost. (cfr., da ultimo, ord. n. 499 del 1987) e che non appaiono
prospettati, nell'ordinanza di rimessione, motivi tali da indurre a
discostarsi da siffatta giurisprudenza;
che, d'altronde, appare del tutto inconferente il richiamo
all'art. 24 Cost. considerata la natura della diffida (che si
concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i
princi'pi dell'ordinamento e che non produce, di per sé, effetti
riduttivi o compressivi delle libertà individuali: (cfr. ord. n. 499
del 1987) e del procedimento a seguito del quale essa diffida viene
pronunciata (che consiste in un procedimento che sfocia in
provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo:
(cfr. sent. n. 76 del 1970);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Pretore di Prato va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la
sicurezza e la pubblica moralità) sollevata, in riferimento agli
artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte