Ordinanza n. 546/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 202, secondo
comma, 169, ultimo comma, e 175 del codice di procedura penale del
1930 promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dalla Corte di
cassazione sul ricorso della parte civile Colacioppo Antonio nel
procedimento penale a carico di Giacomini Giovanni ed altro iscritta
al n. 557 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che con ordinanza del 6 giugno 1989, pervenuta alla Corte
costituzionale il 6 settembre 1990, la Corte di cassazione ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 202, secondo comma, 169, ultimo comma, e 175 del codice di
procedure penale del 1930, nella parte in cui anche per le
impugnazioni di una sentenza o di un altro provvedimento penale
proposte per i soli interessi civili, quando siano notificate nelle
forme di cui all'art. 169, ultimo comma, considera perfezionata la
notificazione nel momento del recapito al destinatario della
raccomandata recante l'avviso di deposito nella casa comunale di
copia dell'atto;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che sulla medesima questione questa Corte si è già
pronunciata con la sentenza n. 461 del 1990, la quale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione
nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione
di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli
interessi civili si perfeziona al momento del recapito dell'avviso
raccomandato al destinatario, anziché al momento della spedizione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169,
ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1930, perché già dichiarato illegittimo in parte qua con
sentenza n. 461 del 1990, questione sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte