Ordinanza n. 547/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 31legge 968/1977
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo
comma, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30
(Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la
disciplina della caccia) in relazione all'art. 31, prima parte,
lettera c e n, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, promossi con
ordinanze emesse il 26 giugno 1984 dal Pretore di Lonigo e il 31
maggio 1984 dal Pretore di Valdagno, iscritte rispettivamente ai nn.
1161 e 1187 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 59- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Lonigo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della
legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la
protezione della fauna e per la disciplina della caccia) nella parte
in cui sottopone ad un trattamento sanzionatorio più grave di quello
previsto dall'art. 31, lett. n) della legge statale 27 dicembre 1977,
n. 968, chi esercita la caccia in giorni in cui, in relazione al modo
di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate,
la caccia è vietata;
che il Pretore di Valdagno, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in
relazione all'art. 31, prima parte lett. c) ed n) della legge statale
n. 968 del 1977, questione di legittimità costituzionale dell'art.
7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto n. 30 del 1978,
nella parte in cui sottopone chi esercita la caccia in periodo
consentito ma fuori dell'orario stabilito, allo stesso trattamento
sanzionatorio previsto per chi la esercita in periodo di divieto;
che nel secondo dei citati giudizi si è costituita la Regione
Veneto concludendo per il rigetto della questione;
Considerato che i due giudizi di legittimità costituzionale hanno
ad oggetto questioni analoghe e possono, pertanto, essere risolti
congiuntamente;
che entrambi i giudici rimettenti, nel ritenere incostituzionale
il penultimo comma dell'art. 7 della legge veneta n. 30 del 1978,
muovono dall'identico presupposto interpretativo in base al quale
l'espressione "periodi non consentiti" contenuta nell'art. 31, lett.
c) della legge quadro sulla caccia (legge n. 968 del 1977) vale ad
individuare solo il periodo dell'anno entro il quale non è
consentita l'attività venatoria e non l'orario entro il quale la
medesima non è legittima;
che siffatto presupposto non appare accoglibile in quanto la
legge n. 968 del 1977, all'art. 14, nel fissare i principi in tema di
"calendario venatorio", considera contestualmente sia i periodi
annuali sia i periodi giornalieri, riferendosi, pertanto, ad ipotesi
di caccia esercitate in tempo comunque vietato;
che, quindi, la legge regionale, nel comminare le medesime
sanzioni amministrative nei riguardi dell'attività venatoria in
qualsivoglia periodo (sia annuale sia giornaliero) non consentito,
non viola i principi fondamentali della legislazione statale fissati
in materia di caccia;
che, di conseguenza, le questioni di legittimità costituzionale
devono essere dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo
comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30
(Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la
disciplina della caccia) sollevate, in riferimento all'art. 117
Cost., dai Pretori di Lonigo e di Valdagno, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:547 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte