Ordinanza n. 547/2000
Altra decisione · depositata il 04/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 12r.d. 1369/1942
- art. 14legge 248/2000
- art. 171-terlegge 248/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter comma 1,
lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),
promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1999 dal tribunale di
Milano nel procedimento penale a carico di Mirco Antonio Libera,
iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 2000, e il 21 ottobre 1999 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Luigi Mazzola, iscritta al n. 141 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, 1ª speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e della SIAE;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il pretore di Milano, con ordinanza del 21 ottobre
1999 (r.o. 141/2000), ha sollevato, in riferimento all'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge
22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio);
che, secondo quanto riferisce l'ordinanza di rimessione, nel
giudizio principale si procede, tra l'altro, per il reato di cui
all'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, in
relazione al fatto, contestato all'imputato, di aver detenuto per la
vendita supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto
sprovvisti del contrassegno della Società italiana autori ed editori
(SIAE);
che, svolgendo un'ampia disamina delle vicende normative in
materia di tutela penale delle opere protette dal diritto d'autore,
in particolare relativamente ai supporti fonografici, il rimettente
osserva che, secondo il testo della disposizione impugnata, le
condotte di vendita di musicassette sono punibili se i suddetti
supporti sono privi del contrassegno della SIAE "ai sensi della
[stessa] legge" n. 633 del 1941 "e del regolamento di esecuzione";
che, relativamente a questo ultimo rinvio, il giudice a quo
rileva che l'orientamento giurisprudenziale, dopo iniziali
oscillazioni, si è consolidato - fino a costituire diritto vivente -
nel senso che, ai fini della punibilità dei fatti di vendita di
supporti privi di contrassegno SIAE, le modalità di apposizione di
quest'ultimo sono da rinvenirsi nelle disposizioni del regolamento di
esecuzione della legge (r.d. 18 maggio 1942, n. 1369) e, in
particolare, nel suo art. 12;
che il rimettente, nel dare atto dell'indirizzo
interpretativo sopra detto, formula considerazioni critiche al
riguardo, reputando, sulla scorta di diverse considerazioni testuali
e sistematiche, preferibile l'opposta lettura, inizialmente adottata
da alcune pronunce di legittimità, secondo la quale, essendo il
rinvio in parola privo di oggetto - mancando una disciplina ad hoc
circa l'apposizione del contrassegno sui supporti di cui si tratta -,
il fatto della vendita di musicassette prive del contrassegno
medesimo, in quanto mancante di un elemento integrativo della
fattispecie, sarebbe penalmente irrilevante;
che, essendosi l'interpretazione consolidata nel senso,
opposto, della punibilità, e "vivendo" pertanto la norma in questo
ultimo senso, il giudice rimettente solleva il dubbio di legittimità
costituzionale sull'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge
n. 633, in quanto lo stesso non rispetterebbe il principio
costituzionale di tassatività della fattispecie penale: mancando una
disciplina regolamentare delle modalità di apposizione del
contrassegno SIAE univocamente riferibile ai supporti fonografici in
questione, l'incriminazione risulterebbe carente sul piano della
necessaria tassatività;
che infine il pretore sottolinea la rilevanza della questione
sollevata, perché, se essa fosse accolta, condurrebbe a una
pronuncia assolutoria nel giudizio di merito, soluzione viceversa non
adottabile alla stregua dell'interpretazione giurisprudenziale
dominante;
che questione testualmente identica è stata sollevata dal
tribunale di Milano in composizione monocratica, con ordinanza del
5 novembre 1999 (r.o. 64/2000);
che in entrambi i giudizi così promossi è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso, con atti di
intervento contenenti identiche argomentazioni nonché con memoria
successivamente depositata in uno dei giudizi costituzionali
(r.o. 141/2000), nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza
della questione;
che negli stessi giudizi ha depositato atto di intervento la
SIAE, che, facendo rinvio a una memoria depositata in un giudizio
dinanzi alla Corte di cassazione, ha confutato nel merito la
prospettazione del rimettente, ribadendo la validità dell'indirizzo
giurisprudenziale prevalente e, anche con memorie successivamente
depositate, ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza
della questione.
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione
di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e definiti con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è
intervenuta la legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela
del diritto di autore) che ha sostituito (art. 14) l'art. 171-ter
della legge n. 633 del 1941, riformulando la previsione
incriminatrice sulla quale è sollevata la questione con
l'introduzione di nuovi elementi della fattispecie, come l'"uso non
personale" e il fine di lucro (alinea dell'art. 14 citato), e che ha
previsto (art. 10) un nuovo art. 181-bis della legge n. 633 del 1941,
il quale espressamente prescrive (comma 1) l'apposizione del
contrassegno della SIAE "agli effetti di cui agli articoli 171-bis e
171-ter", demandando (comma 4) a un regolamento governativo la
disciplina dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del
contrassegno in questione e stabilendo, fino all'emanazione del
citato regolamento, la persistente operatività del "sistema di
individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente";
che, stante il mutamento sia della disposizione oggetto della
censura di incostituzionalità sia del quadro normativo di
riferimento, occorre, anche alla stregua della eventuale incidenza
dei principi in tema di successione di norme penali nel tempo,
restituire gli atti ai giudici rimettenti perché verifichino se la
questione da essi sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui
è stata proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano e al
tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:547 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte