Corte costituzionale

Ordinanza n. 549/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 della legge

della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 ("Ordinamento

amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana") e

dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ("Approvazione del testo

unico della legge comunale e provinciale"), promosso con ordinanza

emessa il 14 novembre 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione Sicilia, iscritta al n. 465 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Bisulca Salvatore e Caldiero

Luigi;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente la

responsabilità di alcuni amministratori e dipendenti provinciali

citati in giudizio ai sensi dell'art. 244 lett. a) dell'Ordinamento

amministrativo degli enti locali nella regione siciliana (O.R.E.L.)

approvato con legge regionale Sicilia 15 marzo 1963 n. 16, per "avere

effettuato spese o contratto impegni di spese non previste in

bilancio o non deliberate nei modi o forme di legge", la Corte dei

conti - Sez. giur. reg. Sicilia, con ordinanza in data 14 novembre

1985 (r.o. n. 465 del 1986), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 253 del predetto testo legislativo e

dell'art. 265 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in relazione agli artt. 3,

25, 103 comma secondo Cost.;

che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui non

consentono che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla

giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli

eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori dagli

artt. 244 OR.E.L. e 254-259 del t.u. legge comunale e provinciale;

che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la

ingiustificata disparità di trattamento che, in relazione ad un

medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e

dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non

puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative

responsabilità (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziative

dell'azione, potere riduttivo), nonché per violazione della regola

del simultaneus processus che, tesa ad evitare il rischio di

decisioni contrastanti o di incompletezza nell'esame dei fatti,

troverebbe il suo principale fondamento nel principio di eguaglianza

di tutti i cittadini di fronte alla legge;

che le disposizioni impugnate violerebbero altresì gli artt. 25

e 103, comma secondo, Cost., in quanto senza alcuna logica

giustificazione, sottrarrebbero, anche nelle ipotesi di

responsabilità connesse, i dipendenti degli enti locali alla

giurisdizione della Corte dei conti che, in materia di contabilità

pubblica, è il "giudice naturale" precostituito per legge;

che l'art. 265 del t.u. com. e prov. è impugnato solo in quanto

l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.

253 dell'O.R.E.L. riproduttivo della norma statale, renderebbe

quest'ultima immediatamente applicabile ai dipendenti degli enti

locali in Sicilia (sentenza di questa Corte n. 189 del 1984);

che, fra le parti private, si sono costituite dinanzi a questa

Corte soltanto Salvatore Bisulca e Luigi Caldiero chiedendo che la

questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata,

mentre, non è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'ordinanza di rimessione sostiene che la

disposizione dell'art. 253 dell'O.R.E.L., nell'attribuire alla

giurisdizione ordinaria i giudizi in tema di danni recati con dolo o

colpa grave dagli amministratori ed impiegati degli enti locali

impedisce alla Corte dei conti di conoscere della responsabilità

degli impiegati in un unico processo diretto ad accertare quella

tipica degli amministratori, prevista dall'art. 244 lett. a)

dell'O.R.E.L.;

che con detta prospettazione si tende in sostanza ad ottenere

una pronuncia additiva che consenta di assoggettare alla cognizione

della Corte dei conti, a titolo di concorso nella fattispecie

contemplata dall'art. 244 dell'O.R.E.L., comportamenti di soggetti

diversi dagli amministratori rispetto ai quali tale fattispecie è

tipicamente configurata;

che come questa Corte ha già affermato (sent. n. 411 del 1988),

in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia del genere è

preclusa in sede di giudizio di costituzionalità, perché l'art. 244

dell'O.R.E.L. configura un'ipotesi riferibile esclusivamente agli

amministratori e quindi il suo ampliamento a soggetti diversi

determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera riservata al

legislatore, cui soltanto spetta di stabilire quali comportamenti

possano costituire titolo di responsabilità anche in relazione al

grado di colpa richiesto;

che devesi altresì rilevare che l'art. 244 lett. a) prevede una

responsabilità che prescinde dal grado di colpa, laddove una

estensione di essa in via additiva agli impiegati, aggraverebbe il

titolo in base al quale essi sono attualmente tenuti a rispondere in

virtù della generale previsione dell'art. 250 dell'O.R.E.L., il che

spetta solo al legislatore;

che rimane così assorbita la consequenziale questione di

legittimità costituzionale dell'art. 265 del t.u. del 1934 n. 383;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento

amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato

con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 e 265 del r.d. 3 marzo

1934 n. 383, in riferimento agli artt. 3, 25, 103, comma secondo

Cost., sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:549 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte