Ordinanza n. 55/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 164Codice penale
- art. 12legge 220/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre
1975 dal pretore di Trivento nel procedimento penale a carico di
Capparozza Pietro, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo
1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 17 novembre 1975 il pretore di Trivento
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, codice penale
(così come modificato dall'art. 12 d.1. 11 aprile 1974, n. 99,
convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220), assumendo che la norma
denunziata, non consentendo la concessione della sospensione
condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna
a pena detentiva per delitto non sospesa ed ammettendola per coloro che
invece hanno già fruito del beneficio, darebbe luogo ad una disparità
di trattamento, priva di ragionevole giustificazione, tra tali
soggetti;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che l'art. 164 del codice penale è stato, nella parte
denunziata, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa
Corte con la sentenza n. 95 del 1976.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte denunziata, con
la sentenza n. 95 del 1976.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte