Ordinanza n. 55/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57legge 833/1978
- art. 63legge 833/1978
usata come parametro
citata
- art. 3d.l. 663/1979
- art. 12d.l. 402/1981
- art. 14legge 537/1981
- art. 4legge 181/1982
- art. 14d.l. 463/1983
- art. 33legge 638/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980
n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli
artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai
coltivatori diretti e dai liberi professionisti); degli artt. 57 e 63
della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale); dell'art. 3
del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980
n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga
dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977 n. 285, sulla occupazione giovanile); dell'art.
12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 convertito in l. 26 settembre 1981
n. 537); dell'art. 14 della l. 26 aprile 1982 n. 181; degli artt. 4 e
14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983,
n. 638) e dell'art. 33 della l. 27 dicembre 1983 n. 730, promossi con
le ordinanze emesse il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Verona, il 29
aprile 1985 dal Pretore di Napoli, il 17 marzo 1986 dal Pretore di
Reggio Calabria, il 12 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze, il 23
aprile 1986 e il 25 febbraio 1986 dal Pretore di Pescara, il 31 marzo
1985 e il 28 febbraio 1985 dal Pretore di L'Aquila e tre ordinanze
emesse il 5 maggio 1986 dal Pretore di Bologna, iscritte
rispettivamente al n. 146 del R.O.1983, ai nn. 356, 416, 428, 440,
441, 445, 446, 490, 491 e 492 del R.O. 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 198 dell'anno 1983 e
nn. 40, 41 e 42 della 1ª s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Campanelli Andrea ed altri e di
Rossi Luciano, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che la normativa relativa ai contributi sociali di
malattia dovuti dai liberi professionisti per gli anni 1980-1984 è
stata oggetto di impugnativa da parte di diversi Pretori; in
particolare va rilevato che:
1) con ordinanza emessa il 16 dicembre 1982 dal Pretore di
Verona è stato impugnato l'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979
n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33 con riferimento all'art. 3
Cost. (ord. n. 146/1983 R.O.);
2) con ordinanza emessa il 29 aprile 1985 (pervenuta il 5 maggio
1986 dal Pretore di Napoli è stato impugnato l'art. 14 d.l. 12
settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638 con
riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost. (ord. n.
356/1986 R.O.);
3) con ordinanza emessa il 17 marzo 1986 dal Pretore di Reggio
Calabria sono stati impugnati gli artt. 57 e 63 l. n. 833/1978 con
riferimento all'art. 3 Cost. nonché gli artt.1 d.P.R. n. 538/1980,
12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 con
riferimento agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 416/1986
R.O.);
4) con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 (pervenuta il 23
maggio 1986) dal Pretore di Firenze gli artt. 57, secondo comma, e
63, terzo e quinto comma, l. n. 833/1978, 3 d.l. n. 663/1979 conv. in
l. n. 33/1980, 12, sesto ed ultimo comma, d.l. n. 402/1981 conv. in
l. n. 537/1981, 14, primo, quarto e sesto comma, l. n. 181/1982, 4,
quarto comma, 14, primo e secondo comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l.
n. 638/1983, 33, primo e terzo comma, l. n. 730/1983, con riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost. (ord. n. 428/1986 R.O.);
5) con ordinanza emessa il 23 aprile 1986 dal Pretore di Pescara
gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n.
402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n.
730/1983 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 440/1986 R.O.);
6) con ordinanza emessa il 25 febbraio 1986 dal Pretore di
Pescara gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l.
n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n.
730/1983 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 441/1986 R.O.);
7) con ordinanza emessa il 31 marzo 1985 (pervenuta il 29 maggio
1986) dal Pretore di L'Aquila gli artt.1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l.
n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n.
730/1983, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento
agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. 445/1986 R.O.);
8) con ordinanza emessa il 28 febbraio 1985 (pervenuta il 29
maggio 1986) dal Pretore di L'Aquila gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980,
12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l.
730/1983, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento
agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 446/1986 R.O.);
9-11) con tre ordinanze emesse il 5 maggio 1986 dal Pretore di
Bologna gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l.
n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n.
463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 53 Cost. (ord. n. 490-492/1986 R.O.);
che le menzionate disposizioni vengono denunciate, ex artt. 3 e
53 Cost., nella parte in cui determinano la misura fissa, quella
percentuale, nonché il massimale, per il contributo sociale di
malattia dei liberi professionisti, in modo più oneroso - si assume
- rispetto a quanto dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività
commerciali, dai coltivatori diretti, da coloro non tenuti, prima
della legge n. 833/78, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di
natura pubblica (art. 63 l. n. 833/78 e successivi decreti
ministeriali), dai lavoratori dipendenti: ciò a parità di reddito e
di prestazioni sanitarie, prescindendosi totalmente, si ravvisa,
dalla capacità contributiva di ciascuno;
che l'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833 viene sospettato di
illegittimità costituzionale nella parte in cui affida al Governo il
compito di disciplinare l'adeguamento della partecipazione
contributiva degli assistiti, nonché le modalità e i tempi di
questa partecipazione, senza fissare alcun criterio direttivo, in
contrasto con "la regola della riserva di legge relativa" di cui
all'art. 23 Cost.;
che il d.P.R. n. 538/1980 è stato oggetto di impugnazione
poiché sarebbe stato emanato in contrasto con quanto dispongono gli
che l'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11
novembre 1983 n. 638) contrasterebbe:
- con l'art. 101, secondo comma, Cost. poiché, essendo norma
sostanzialmente di natura innovativa anziché di interpretazione
autentica, avrebbe compromesso e limitato il potere spettante al
giudice di interpretare le leggi nella loro applicazione;
- con l'art. 53 Cost., nella parte in cui verrebbe a imporre,
retroattivamente, un prelievo di carattere fiscale, non prevedibile
dal contribuente, e quindi presumibilmente su redditi già consumati;
a) nella parte in cui, per i liberi professionisti aventi
reddito anche da lavoro dipendente ovvero derivante da pensione,
impone un duplice contributo (relativamente cioè ai due redditi) per
il fruimento del medesimo servizio, a differenza di tutti gli altri
soggetti tenuti ad un'unica contribuzione;
b) nella parte in cui assoggetta il libero professionista a
duplice prelievo (fisso e percentuale) a differenza di coloro i quali
svolgono anche attività di lavoro dipendente o siano titolari di
pensione statale, nei cui confronti è prevista soltanto la
contribuzione percentuale;
c) nella parte in cui creerebbe ingiustificate discriminazioni
tra diverse categorie di liberi professionisti a seconda che per
ciascuna di esse fosse o meno istituita, prima dell'entrata in vigore
della legge 23 dicembre 1978 n. 833, apposita cassa o gestione per
l'assicurazione di malattia;
che nei giudizi di cui alle ordinanze 356/86, 441/86 e 445/86 si
sono costituiti rispettivamente Andrea Campanelli ed altro, Mazza
Luigi ed altri e Rossi Luciano;
che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri in tutti i giudizi (ad
eccezione di quello di cui all'ord. n. 446/86) deducendo la manifesta
infondatezza delle questioni.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche o comunque connesse;
che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R.
8 luglio 1980 n. 538, in quanto provvedimento non avente natura
legislativa;
che pertanto le questioni coinvolgenti detto d.P.R. n. 538
sollevate dalle ordd. nn. 416, 445 e 446/1986 R.O. vanno dichiarate
manifestamente inammissibili;
che con la stessa sentenza n. 167/1986 è stata dichiarata
infondata ogni altra questione di legittimità costituzionale,
secondo le prospettazioni assunte, delle disposizioni concernenti i
contributi obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti
per gli anni 1980-1984;
che le ordinanze di cui in epigrafe propongono questioni
identiche nei riferimenti, motivi ed argomenti, talché non
sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni tali da
doversi modificare, in punto, quanto già deciso;
che, pertanto, le dedotte questioni, oltre quelle manifestamente
inammissibili, vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538
(Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti agli
artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai
coltivatori diretti e dai liberi professionisti) sollevata, con
riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost., dai Pretori di
Reggio Calabria (ord. n. 416/1986) e L'Aquila (ordd. nn. 445 e
446/1986);
2) dichiara manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 57 e 63 l. 23 dicembre 1978
n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario nazionale), 3 d.l. 30
dicembre 1979 n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33,
(Finanziamento del Servizio Sanitario nazionale nonché proroga dei
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), 12 d.l.
29 luglio 1981 n. 402 (conv. in
l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4 e 14
d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638),
33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevate, con riferimento agli artt.
3, 23, 53, 76, 77 e 101 Cost., dai Pretori di Verona (ord. n.
146/1983), Napoli (ord. n. 356/1986), Reggio Calabria (ord. n.
416/1986), Firenze (ord. n. 428/1986), Pescara (ordd. nn. 440,
441/1986), L'Aquila (ordd. nn. 445, 446/1986), Bologna (ordd. nn. 490
e 492/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte