Ordinanza n. 55/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 13 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Genova, iscritta al n.985 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione del Comune di Genova nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 ottobre 1976 (pervenuta il
16 novembre 1983) la Commissione tributaria di primo grado di Genova
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 - Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, nella parte in cui prevede
una soprattassa di valore doppio nei confronti del contribuente che
proponga ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio (qualora il
ricorso venga respinto), rispetto alla soprattassa stabilita per chi
non impugni detto accertamento, per contrasto con il diritto di
difesa sancito dall'art. 24 Cost.;
che la norma viene inoltre censurata in quanto la prescrizione
della soprattassa contrasterebbe con il principio della capacità
contributiva perché, commisurata all'imposta, non tiene conto della
diminuzione del valore della moneta per effetto dell'inflazione,
così violando l'art. 53, primo comma, Cost.;
che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, richiedendo una dichiarazione di
infondatezza;
Considerato che, in relazione al primo profilo, va ribadito che il
diritto di cui all'art. 24 Cost. viene leso solo se esso risulti di
difficile o impossibile esplicazione; e non contrasta con il precetto
costituzionale la norma che preveda l'irrogazione di una sanzione
pecuniaria a carico della parte soccombente, non essendo il diritto
alla tutela giurisdizionale così assoluto ed incondizionato da
consentire scopi sterili e dilatori (sentenza n. 69 del 1964);
che, poi, in riferimento al dedotto contrasto con l'art.53,
primo comma, Cost., in quanto la norma non tiene conto del fenomeno
inflattivo, va tenuta ferma l'inapplicabilità del principio della
capacità contributiva alle prestazioni pecuniarie previste a titolo
sanzionatorio, che non assolvono, pertanto, alle finalità proprie
dei tributi (sentenza n.109 del 1973);
che, peraltro, ove fosse in contestazione la più generale
incidenza del fenomeno inflattivo nella determinazione dell'Invim il
Collegio rimettente ha omesso l'impugnazione delle relative norme
regolatrici (sul punto, comunque, sentenza n. 239 del 1983);
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 53, primo comma, Cost.,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte