Ordinanza n. 55/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 41/1986
- art. 10legge 67/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, della legge
28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), così
come modificato dall'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa
il 25 maggio 1989 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili
riuniti vertenti tra Caneva Vittorio ed altri e Daniele Carlo ed
altri e il Ministero del tesoro ed iscritta al n. 492 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Daniele Carlo, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore di
Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Caneva Vittorio
ed altri e Daniele Carlo ed altri ed il Ministero del tesoro ed altro
è stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 31, legge 28 febbraio 1986 n. 41
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1986), così come modificato
dall'art. 10 legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988), in ordine ai criteri di determinazione del
contributo sociale di malattia a carico di liberi professionisti, per
contrasto con l'art. 3 Cost.;
che per Daniele Carlo si è costituito in giudizio l'avv. Enrico
Pennasilico, deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme
impugnate;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza
della questione;
Considerato che la questione sollevata è stata oggetto di
numerose pronunce di questa Corte, la quale, con la recentissima
sentenza n. 534 del 1989, l'ha ancora una volta dichiarata non
fondata, pur in un'ottica di "temporaneità estrema";
che pertanto, non consentendo la ristrettezza dei tempi
dall'ultima pronuncia un diverso apprezzamento, va dichiarata la
manifesta infondatezza della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1986), così come modificato
dall'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal
Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte