Ordinanza n. 55/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 191/1975
- art. 3legge 269/1991
- art. 21legge 191/1975
- art. 100legge 191/1975
- art. 22legge 269/1991
- art. 25legge 269/1991
usata come parametro
citata
- art. 7legge 958/1986
- art. 25legge 191/1975
- art. 100d.P.R. 237/1964
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 22, primo comma, numero 6 e 25 della legge 31 maggio
1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), promosso con
ordinanza emessa il 7 settembre 1992 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata
di Catania sul ricorso proposto da Leonde Eugenio contro il Ministero
della difesa, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 settembre 1992, il
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata
di Catania - sul ricorso proposto da Eugenio Leonde contro il
Ministero della difesa - ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 22,
primo comma, numero 6 (come sostituito dall'art. 3 della legge 11
agosto 1991, n. 269) e dell'art. 25 della legge 31 maggio 1975, n.
191, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per
l'irragionevole discriminazione, rispetto a soggetti che si trovano
in eguale condizione, posta in essere dalle norme denunciate;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio
promosso per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento
con il quale il Consiglio di leva di terra di Caltanissetta, in data
29 maggio 1992, ha respinto un'istanza di ammissione alla dispensa
dal compiere la ferma di leva, nonché per l'annullamento della
cartolina precetto n. 446 del 15 luglio 1992 e di tutti gli atti
anteriori e posteriori connessi e collegati;
che, secondo quanto risulta dall'ordinanza, l'istanza è stata
respinta perché l'interessato, pur trovandosi nelle condizioni
previste dall'art. 22, primo comma, numero 6, della legge n. 191 del
1975 - e cioè di appartenente a famiglia di cui altri due figli
hanno prestato o prestino il servizio militare - ha presentato la
domanda oltre il termine prescritto dall'art. 25 della medesima
legge;
che, in sede di esame della domanda di sospensione cautelare dei
provvedimenti impugnati, il Tribunale ha ritenuto di sollevare
d'ufficio questione di legittimità costituzionale;
che, ad avviso del giudice remittente, il trattamento riservato
a chi versi nella condizione prevista dal predetto art. 22, primo
comma, numero 6, relativo alla dispensa a domanda, è deteriore
rispetto a quello riservato ai giovani arruolati che si trovino in
condizioni analoghe, quali quelle previste ad esempio dall'art. 100,
lettera d), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alla
dispensa di autorità, sotto il profilo della previsione di un
termine decadenziale solamente per far valere il titolo della
dispensa a domanda, nonostante che ragioni analoghe siano sottese
alle ipotesi di dispensa previste da entrambe le norme sopra
menzionate;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
le due situazioni poste a raffronto dalla ordinanza di rimessione
appaiono completamente diverse;
Considerato che la ratio ispiratrice dell'art. 22 della legge n.
191 del 1975 è diversa da quella dell'art. 100 del d.P.R. n. 237 del
1964, in quanto nel primo caso, vale a dire quello di dispensa a
domanda, la previsione di un termine per la proposizione dell'istanza
appare collegata con le particolari esigenze organizzative
dell'amministrazione connesse alla formazione delle liste di leva ed
alle successive conseguenti operazioni di arruolamento e chiamata
alle armi, mentre, nel secondo caso, la norma ha per oggetto le
situazioni in cui, in presenza di eccedenze rispetto al fabbisogno
del personale da avviare alle armi, è la stessa amministrazione ad
avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero di soggetti
rientranti nelle categorie da indicarsi da parte di un decreto
ministeriale;
che, pertanto, trattandosi di situazioni che, in considerazione
delle esigenze alle quali rispondono, non sono fra loro comparabili,
la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma,
numero 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva) - come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto
1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della
legge 31 maggio 1975,
n. 191, ed all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del
servizio di leva) - e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975,
n. 191, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte