Ordinanza n. 55/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 597/1973
- art. 5Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 40Accertamento imposte sui redditi
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), e dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
1997 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso
proposto da Benvenuti Marco contro l'Ufficio delle imposte dirette di
Prato iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ordinanza
Ritenuto che nel corso di un procedimento in grado di appello
contro un avviso di accertamento in rettifica ai fini IRPEF emesso
nei confronti di un socio accomandante in conseguenza di un
accertamento in rettifica del reddito della società, la Commissione
tributaria regionale di Firenze, con ordinanza del 27 febbraio 1997
(r.o. n. 489 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 5 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), e 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate, nel
disporre l'imputazione automatica al socio accomandante (in
proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili) dei maggior
redditi accertati nei confronti della società, verrebbero a ledere
il diritto di difesa dell'accomandante;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione
prospettata;
Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata,
ha già formato oggetto di esame di questa Corte che ne ha dichiarato
l'infondatezza attraverso una interpretazione adeguatrice delle norme
denunciate (ordinanza n. 5 del 1998):
che, sulla base di siffatta interpretazione, "al socio
accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio
relativo all'accertamento del reddito societario ai fini dell'imposta
ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorché gli sarà
notificato l'accertamento del suo reddito personale, la possibilità
di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito
l'accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante
l'intervenuta definitività dell'accertamento del reddito societario
ai fini ILOR". (Ordinanza citata n. 5 del 1998);
che l'ordinanza di rimessione non contiene profili
sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame della
questione che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), e 40, secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
regionale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte