Ordinanza n. 55/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54Riscossione imposte sul reddito
- art. 54d.P.R. 603/1973
usata come parametro
citata
- art. 615Codice di procedura civile
- art. 618Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 17 febbraio 1998 dal pretore di Lecce, nel procedimento civile
vertente tra O. D. S. e una s.p.a. ed altro, iscritta al n. 274 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale dell'anno 1998.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il pretore di Lecce, con ordinanza del 17 febbraio
1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo
comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603
(recte: n. 602 Disposizioni per la riscossione delle imposte sul
reddito), "nella parte in cui esclude la ammissibilità della
opposizione all'esecuzione per contestare in via generale la
impignorabilità dei beni";
che l'esecutato, con ricorso ai sensi dell'art. 615, secondo
comma, cod. proc. civ., ha proposto opposizione avverso il
pignoramento mobiliare effettuato dal concessionario locale del
servizio di riscossione dei tributi, per il recupero coattivo
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni (ICIAP) relativa agli anni dal 1989 al 1992, eccependo
l'impignorabilità dei beni siccome indispensabili all'esercizio
della professione;
che, secondo il giudice a quo, l'opposizione dovrebbe essere
dichiarata inammissibile in virtù dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del
1973, il quale esclude l'esperibilità dei rimedi previsti negli
articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile;
che il rimettente dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude
l'ammissibilità dell'opposizione, anche se diretta a far valere
l'impignorabilità dei beni, e, stabilendo che sono inammissibili nel
corso dell'esecuzione esattoriale le opposizioni all'esecuzione ed
agli atti esecutivi, non considera che alcune di esse hanno carattere
oggettivo e non sono dirette a contestare l'an debeatur;
che, conseguentemente, secondo il Pretore, la norma violerebbe
l'art. 2 della Costituzione, in quanto l'inadeguatezza della tutela
giurisdizionale lederebbe uno dei diritti inviolabili dell'individuo;
inoltre, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
dato che non ragionevolmente discrimina il debitore di obbligazione
tributaria rispetto a tutti gli altri debitori, nonché lo Stato e
gli enti pubblici, quali creditori, rispetto a tutti gli altri
creditori; recherebbe poi vulnus sia all'art. 4 della Costituzione,
che riconosce il diritto al lavoro, sia all'art. 24, che garantisce
il diritto di azione e di difesa, poiché rende esperibile soltanto
l'azione risarcitoria all'esito dell'esecuzione eventualmente
illegittima; infine, contrasterebbe con l'art. 113 della
Costituzione, in quanto sottrae al controllo del giudice ordinario
gli atti esecutivi dell'amministrazione finanziaria;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel
giudizio ed ha eccepito che la questione è manifestamente infondata,
in quanto non sono state svolte argomentazioni nuove e diverse da
quelle altre volte già esaminate e dichiarate non fondate dalla
Corte.
Considerato che l'unica norma denunciata dal giudice a quo, e cioè
l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è
espressamente riferibile all'esecuzione forzata di crediti per le
imposte sul reddito e, dunque, non può trovare applicazione ex se
nell'ipotesi di riscossione coattiva di entrate di diversa natura
quale appunto l'imposta in oggetto se "non mediante l'estensione
dell'originario ambito precettivo ad opera di altra disposizione che
vi faccia rinvio" (ordinanza n. 359 del 1997);
che il rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che
consente di pervenire all'asserita applicabilità del predetto art.
54 nel caso concreto; norma che, come già affermato in fattispecie
analoghe (sentenze n. 26 del 1998 e n. 239 del 1997), verrebbe in
considerazione quale oggetto prioritario del sindacato di questa
Corte;
che l'assoluta mancanza di indicazione, nella presente
fattispecie, di almeno uno dei termini del rinvio normativo "si
risolve nella carente enunciazione delle ragioni di applicabilità
dello stesso art. 54 e, quindi, nel difetto di motivazione sulla
rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale"
(ordinanza n. 359 del 1997);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 54, secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione
delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli articoli
2, 3, primo e secondo comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113,
primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Lecce, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte