Ordinanza n. 550/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 38, comma 5, della legge
30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzione di centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1998
dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - sezione
prima - sul ricorso proposto da Pellegrino Maria Rosalba contro
l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Gela, iscritta al
n. 584 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di
Caltanissetta, sezione prima, chiamata a pronunciarsi sul ricorso
proposto da Maria Rosalba Pellegrino avverso una cartella esattoriale
relativa alla liquidazione dell'imposta dovuta per la dichiarazione
integrativa presentata ai sensi dell'art. 38 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, con ordinanza del 7 novembre 1998 (r.o. n. 584 del
1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per
violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 38, comma
5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui
stabilisce che il contribuente, il quale intenda presentare la
dichiarazione integrativa per la definizione automatica di tutti i
periodi di imposta per i quali non sia ancora scaduto il termine per
eseguire l'accertamento, deve versare, ai fini della definizione
automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata
la dichiarazione dei redditi, un importo pari a lire 2.000.000 per
ciascuno dei periodi stessi;
che il giudice a quo richiama la tesi della ricorrente
secondo cui l'Amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto del
fatto che per i periodi di imposta 1988, 1989 e 1990 nessuna
dichiarazione doveva essere presentata, poiché non erano stati
percepiti redditi; se la pretesa dell'Amministrazione di
corrispondere lire 2.000.000 per ciascun periodo fosse stata
legittima, ne sarebbe scaturita una evidente disparità di
trattamento rispetto alla posizione di coloro che, avendo presentato
la dichiarazione originaria, avrebbero potuto definire la propria
posizione mediante il versamento di sole lire 100.000;
che il giudice a quo pone l'accento sulla intima
contraddizione che, all'interno del testo dell'art. 38 della legge
n. 413 del 1991, relativo al c.d. "condono tombale", si porrebbe tra
il comma 3 ed il comma 5: il comma 3 stabilisce che "salvo quanto
disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi
della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di
imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore
imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche
e per le società semplici che producono redditi diversi da quelli di
lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni"; il
comma 5, invece, stabilisce l'obbligo del versamento di lire
2.000.000 per ciascun periodo di imposta da parte del contribuente
che non abbia presentato la dichiarazione;
che, secondo il giudice remittente, premesso che non era
contestato che non vi fosse obbligo di presentare la dichiarazione
dei redditi per gli anni 1988/1990, sarebbe evidente, nel comma 5
dell'art. 38 della legge n. 413 del 1991, la "discrepanza di
trattamento", non avendo il legislatore distinto tra mancata
presentazione della dichiarazione illegittima per evasione e mancata
presentazione per insussistenza dell'obbligo relativo;
che, sempre secondo la Commissione tributaria, la
disposizione avrebbe introdotto una ingiustificata disparità di
trattamento tra coloro (persone fisiche e società semplici) che
hanno presentato una dichiarazione, anche infedele e per la quale
sarebbe possibile conseguire la definizione automatica col pagamento
di lire 100.000, e coloro che, pur ottemperando agli obblighi di
legge, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per non
averne percepiti e che, nondimeno, sono tenuti al versamento della
più onerosa somma di lire 2.000.000 per ottenere il "condono
tombale";
che ne discenderebbe, secondo il giudice remittente, la
doppia violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuta la
Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione
di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata ed ha svolto
ampiamente la tesi sostenuta sulla base della non irragionevolezza e
non discriminatorietà della norma nella parte in cui stabilisce le
concrete condizioni di pagamento, cui è subordinata la definizione
automatica dei periodi di imposta, in armonia con la ratio legis
diretta a favorire la soluzione globale in via automatica delle
possibili controversie tra Fisco e contribuente;
che, secondo la difesa dello Stato, nessuna violazione, del
pari, potrebbe apprezzarsi in relazione al principio che impone al
cittadino di concorrere al gettito fiscale in ragione della propria
capacità contributiva, poiché il versamento richiesto dalla legge
non sarebbe obbligatorio e non discenderebbe direttamente
dall'obbligo impositivo, ma deriverebbe da una libera scelta
opzionale del contribuente per la dichiarazione integrativa con
definizione automatica di tutti i periodi di imposta ancora
suscettibili di accertamento in rettifica.
Considerato che l'utilizzo da parte del contribuente della
opzione di definizione agevolata dei rapporti tributari, mediante una
forma di c.d. "condono tombale", presuppone una valutazione di
convenienza anche economica dello stesso contribuente, sotto il
profilo della eliminazione di contestazioni future e della chiusura
definitiva dei rapporti tributari, sulla base di regole ed oneri
determinati dalla legge, che non sono né palesemente irragionevoli,
né manifestamente arbitrari o discriminatori, e in ogni caso rimessi
ad una scelta sempre volontaria e mai imposta allo stesso
contribuente;
che il contribuente, in altri termini, anche se ritiene di
non avere evaso l'obbligo di dichiarazione o di avere esattamente
dichiarato i redditi, può avere un interesse al "condono tombale",
perché questo chiude definitivamente ogni possibilità di
contenzioso, anche ipotetico e solo eventuale, facendo acquistare al
contribuente la certezza legale di non poter essere chiamato ad
ulteriori oneri tributari per tutti i periodi, cui la dichiarazione
integrativa deve globalmente fare riferimento, senza possibilità di
limitarne l'ambito a singoli periodi, proprio per la previsione
globale e forfettaria;
che il contribuente compie, pertanto, una libera scelta con
la richiesta di definizione automatica globale, per cui non si può
profilare un problema di capacità contributiva, essendo
semplicemente una alternativa, offerta per definire e acquisire
certezza giuridica di assolvimento degli oneri tributari;
che la definizione agevolata del rapporto tributario mediante
condono fiscale non è di per sé in contrasto con i principi fissati
dalla Costituzione in materia tributaria (v. ordinanze n. 172 e n. 50
del 1993; n. 361 del 1992; sentenza n. 33 del 1981);
che il sistema seguito dal legislatore si inquadra nella
ratio di definire in un modo il più possibile semplificato, spedito
e globale i rapporti tributari pendenti, tramite un metodo di
dichiarazione e versamento forfettario da parte del contribuente,
determinato in maniera percentuale (20% dell'imposta lorda e delle
addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria, con
previsione di un minimo di maggiore imposta da 100.000, aumentato per
taluni redditi a seconda dei ricavi e compensi) nella ipotesi di
periodi di imposta per i quali non sia stato notificato accertamento
in rettifica o di ufficio, con un vincolo, per chi sceglie la
dichiarazione integrativa per definizione automatica, che la
richiesta della stessa definizione deve, a pena di nullità,
comprendere tutte le imposte e tutti i periodi di imposta in
relazione ai quali non sono scaduti, al 31 dicembre 1991, i termini
per l'accertamento (art. 38, commi 1 e 2, della legge n. 413 del
1991);
che, invece, per la definizione automatica dei periodi di
imposta per i quali non sia stata comunque presentata la
dichiarazione dei redditi, il versamento forfettario è fissato per
ciascun periodo in lire 2.000.000 (con elevazione a 4.000.000 per
società e persone giuridiche) a condizione, tuttavia, che almeno in
uno dei periodi di imposta, per i quali non siano scaduti i termini
di accertamento al 31 dicembre 1991, sia stata presentata
dichiarazione dei redditi, di modo da escludere gli evasori totali o
coloro che non abbiano presentato dichiarazione per il complesso dei
periodi considerati;
che pertanto la soluzione, adottata dal legislatore in una
scelta discrezionale, non è manifestamente irragionevole né
arbitraria, mentre è diretta ad una razionale semplificazione e
speditezza delle tipologie di dichiarazioni integrative e dei calcoli
e verifiche dei versamenti effettuati e dovuti, con definizione
sollecita di tutte le annualità non definite e suscettibili di
accertamenti (senza facoltà di selezione dei periodi da parte del
contribuente) e conseguente tempestivo gettito tributario e
deflazione del contenzioso;
che, mentre la legge si riferisce al fatto obiettivo della
non presentazione (per esigenze di semplificazione dei controlli),
l'ipotesi prospettata nell'ordinanza di rimessione di prevedere una
disciplina diversa per i periodi per i quali non sia stata presentata
la dichiarazione, renderebbe necessaria una valutazione e verifica
apposita della sussistenza, o meno, per l'uno o l'altro periodo di
imposta, dell'obbligo di presentare la dichiarazione medesima; ciò
che provocherebbe la possibilità di ulteriore contenzioso su tale
obbligo, sia con riguardo all'accertamento dei presupposti della
dichiarazione del contribuente sia con riguardo alla collocazione del
livello di reddito effettivo al di sotto, o meno, del minimo
imponibile;
che, inoltre, la tesi del rimettente (di assoggettare a
diverso regime i casi di mancata presentazione della dichiarazione)
avrebbe l'effetto di limitare l'onere del contribuente, pur se
originante da una sua libera opzione della via della dichiarazione
integrativa, ai soli periodi di sua convenienza, laddove, invece, il
legislatore lo ha determinato in modo forfettario, fissandolo in
misura annuale, per ciascuno dei periodi comunque suscettibili di
accertamento (considerati globalmente ed in astratto);
che pertanto la questione sollevata è manifestamente
infondata sotto tutti i profili denunciati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, della legge
30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzione di centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Caltanissetta - sezione prima - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:550 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte