Ordinanza n. 551/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 400/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 31
luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e
sull'appello contro le sentenze del Pretore), promosso con ordinanza
emessa il 30 novembre 1985 dal Pretore di Gravina in Puglia nel
procedimento penale a carico di Mangione Vincenzo ed altri, iscritta
al n. 28 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno
1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nalla camera di consiglio dell'11 noevembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto che il Pretore di Gravina, con ordinanza 30
novembre 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art.1 l. 31 luglio 1984, n. 400, con riferimento agli artt. 3 e
24 Cost., per avere la detta norma attribuito, fra l'altro, alla
competenza del Pretore il delitto di furto pluriaggravato;
che - secondo l'ordinanza - tale attribuzione violerebbe il
principio di uguaglianza e, ad un tempo, il diritto di difesa del
cittadino, in quanto cittadini imputati di reati di pari o minore
gravità restano tuttora alla più garentistica competenza del
Tribunale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata irrilevante, e
perciò inammissibile, o comunque infondata;
Considerato che la questione, almeno per quanto riguarda il suo
riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., è stata da questa
Corte già risolta con sent. 10 dicembre 1986 n. 268;
che, peraltro, l'ampia motivazione della stessa sentenza investe
e risolve anche il profilo concernente l'art. 24 Cost. sotto i suoi
molteplici versanti, in guisa che - secondo la formula in uso per
queste situazioni già decise - la questione dev'essere dichiarata
manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata
dal Pretore di Gravina con ord. 30 novembre 1985 (n. 28/86 Reg. ord.)
nei confronti degli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:551 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte