Ordinanza n. 551/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 882/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, lett. b, dell'accordo collettivo nazionale approvato con
d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882 ("Esecuzione dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale"), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal
Pretore di Roma, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173- bis
dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione di Pellegrino Benedetto nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio proposto dal dr. Benedetto
Pellegrino contro la USL RM/5 di Roma, il Pretore di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale reso
esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, in riferimento agli
Considerato che la questione sollevata è manifestamente
inammissibile in quanto il d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 non è atto
avente forza di legge e non è quindi assoggettabile al sindacato di
legittimità costituzionale di questa Corte (sentenza n. 21 del
1980);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n.
882 ("Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale") sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:551 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte