Ordinanza n. 552/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
ordinanze emesse il 6 giugno, il 3 e il 17 ottobre, il 4 aprile, il
17 ottobre e il 4 aprile 1985 dal Pretore di Spilimbergo, iscritte
rispettivamente ai nn. 766, 767, 768, 769, 770 e 771 del registro
ordinanze 1986 e il 31 marzo 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte,
iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 29 prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di Consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Spilimbergo, con le sei ordinanze
indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, con
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude
dall'assimilabilità a sanzioni sostitutive i reati puniti con pena
detentiva congiunta a pecuniaria;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione
inammissibile;
Considerato che le ordinanze del Pretore di Spilimbergo sono
assolutamente prive di qualsiasi riferimento e del pur minimo cenno
di motivazione sia in ordine alla rilevanza che in ordine alla non
manifesta infondatezza;
che su quest'ultimo punto non potrebbe nemmeno bastare il
laconico riferimento all'ord. 24 marzo 1984 delle Sezioni Unite della
Cassazione, espresso fuggevolmente, e fra parentesi, soltanto con
l'allusione alla data dell'ordinanza, perché questa Corte ha più
volte ammonito che la motivazione deve risultare dal testo
dell'ordinanza e non può essere enunciata per relationem;
che, comunque, e particolarmente per quanto riguarda l'ordinanza
del Pretore di Cairo Montenotte la questione è stata già risolta
con sent. n. 350 del 1985 di questa Corte, e successivamente ribadita
(v. da ultimo ord. 25 febbraio 1987) nel senso dell'inammissibilità,
perché si chiede alla Corte un intervento riservato al legislatore
attesa la necessità di complessa e coordinata disciplina;
che conformemente la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24
novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Spilimbergo, con
riferimento all'art.3 Cost., con due ordinanze datate 4 aprile 1985
(nn. 769 e 771/86), con ord. 6 giugno 1985 (n. 766/1986), con ord. 3
ottobre 1985 (n. 767/1986), e con due ordinanze datate 17 ottobre
1985 (nn. 768 e 770/1986), (tutte pervenute il 10 novembre 1986),
nonché dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza 31 marzo 1987
(n. 264/1987).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte