Ordinanza n. 552/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1989 dal Pretore
di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Zagarella
Biagio, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie
speciale, del 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza del 31
maggio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 688 del codice
penale, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi in luogo
pubblico o aperto al pubblico è colto nello stato di manifesta
ubriachezza, mentre le norme più favorevoli al drogato dettate dalla
legge 22 dicembre 1975, n. 685, non assoggettano a sanzione penale
chi è colto "in luogo pubblico o aperto al pubblico manifestamente
in preda a sostanze stupefacenti o psicotrope";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata, perché già decisa dalla Corte nel senso della non
fondatezza con sentenza n. 104 del 1982;
Considerato che, in effetti, la stessa questione è già stata
decisa dalla Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza
n.104 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n.194 del
1982, n. 36 del 1983 e n. 171 del 1983 e che nell'ordinanza di
rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli allora
esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 688 del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di
Caltanissetta con ordinanza del 31 maggio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte