Ordinanza n. 553/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio
1987 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Mucerino
Carolina, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che la Corte di Cassazione - Sez. terza
penale, con ordinanza 2 febbraio 1987, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art.81, secondo comma, cod.pen., con
riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non consente
l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto
del giudizio in corso, e violazioni più lievi, oggetto di sentenza
passata in giudicato;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile perché la
norma ostativa, all'applicazione della continuazione nel caso di
specie, non è l'art. 81 che non pone limiti, ma bensì l'art. 90
cod.pen. che tutela il giudicato;
Considerato che la questione è già stata decisa con sentenza
interpretativa di rigetto 9 aprile 1980, n. 115.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., sollevata
dalla Corte di Cassazione - Sez. terza penale, con ordinanza 2
febbraio 1987, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:553 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte