Ordinanza n. 553/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 191/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
secondo, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, dal titolo
"Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego", promosso con
ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 13 giugno
1989, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 49
del registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso
notificato il 13 giugno 1989 e depositato il 20 giugno successivo, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 (Disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego), lamentando la violazione
degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di autonomia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 non è
stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174, serie generale, del 27 luglio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 447 del 1989), la questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del
decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, sollevata, con il ricorso
indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per
violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di
autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:553 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte