Ordinanza n. 553/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 215 del
codice penale militare di pace in riferimento all'art. 314 del codice
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al
n. 497 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Cianciaruso Natale,
iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Tribunale militare di
Roma nel procedimento penale a carico di De Pasquale Gaudenzio,
iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale militare di Roma, con ordinanza 25
maggio 1990, e il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 8 e 15
maggio 1990, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 215 del codice penale militare di pace sotto il profilo che
- non essendo stata la modifica apportata all'art. 314 del codice
penale dalla legge 26 aprile 1990 n. 86 (Modifiche in tema di delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) estesa
alla corrispondente e, nella sostanza, identica fattispecie
disciplinata dall'art. 314 del codice penale - si è venuta a
determinare fra pubblico ufficiale civile e pubblico ufficiale
militare un'ingiustificata disparità di trattamento in danno di
quest'ultimo e si è quindi violato l'art. 3 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 473 del 1990, ha
già dichiarato inammissibile identica questione di legittimità
costituzionale;
che pertanto la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare
di pace, sollevata dai Tribunali militari di Roma e di Padova con le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:553 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte