Ordinanza n. 554/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56Accertamento imposte sui redditi
- art. 8Accertamento imposte sui redditi
- art. 42Accertamento imposte sui redditi
- art. 61Accertamento imposte sui redditi
- art. 16Accertamento imposte sui redditi
- art. 19d.P.R. 636/1972
- art. 2d.P.R. 636/1972
- art. 46Accertamento imposte sui redditi
- art. 57Accertamento imposte sui redditi
usata come parametro
citata
- art. 2d.P.R. 598/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto
comma, 42, 46, 56, primo e sesto comma, 57, secondo comma, 61 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi); 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario);
2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche), promossi rispettivamente con ordinanze emesse il 26
ottobre 1981 dal Tribunale di Ravenna, il 21 dicembre 1981 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, il 16 luglio 1983
dal Tribunale di Trani, iscritte ai nn. 829 del registro ordinanze
1981, 312 del registro 1982, 789 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 109 e 290
del 1982 e n. 60 del 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 (R.O. n.
312/1982) dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia sul
ricorso proposto da Curci Enrico, ex amministratore unico della
S.P.A. CO.NA.VE., successivamente dichiarata fallita, veniva
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 56,
sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione
all'art. 24 Cost.;
che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1981 (R.O. n. 829/1981)
il Tribunale di Ravenna, nei procedimenti penali riuniti a carico di
Tozzi Mario, amministratore unico cessato della s.r.l. Costruzioni
Meccaniche Tozzi C.M.T. imputato del delitto previsto e punito
dall'art. 56, terzo comma, lett. a) e b) del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, sollevava questione di legittimità costituzionale, con
riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., oltre che dell'art. 56, sesto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche degli artt. 8,
quarto comma, 42 e 61 dello stesso, nonché degli artt. 16 e 19 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 2, primo comma, lett. a)
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598;
che con ordinanza emessa il 16 luglio 1983 (R.O. n. 789/1983)
dal Tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Palumbo
Domenico, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 46 e 56
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, veniva sollevata questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost.,
degli artt. 46, 51, primo comma, 57, secondo comma del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600; degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636;
che le diverse autorità rimettenti denunciavano le predette
norme nella parte in cui comporterebbero che l'accertamento
dell'imposta divenga definitivo e vincolante per il giudice penale,
non per inerzia o rinuncia dell'amministratore della società che
abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi cui si riferisce
l'accertamento medesimo, ma per scelta del curatore al fallimento o
degli amministratori succedutisi, i quali non abbiano ritenuto di
impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati;
Considerato che i giudizi vanno riuniti avendo le ordinanze
sollevato identiche questioni;
che, con sentenza n. 247 del 1983 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che
l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della
decisione di una Commissione tributaria vincoli il giudice penale,
nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui
redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio
tributario, perché non posto in condizione di intervenirvi o di
parteciparvi;
che, poi, in particolare, quanto alle censure mosse dal
Tribunale di Ravenna, l'art. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973 riguarda le
modalità di redazione e i soggetti obbligati a sottoscrivere le
dichiarazioni dei redditi; l'art. 42 del decreto stesso concerne gli
avvisi mediante i quali l'amministrazione finanziaria porta a
conoscenza dei contribuenti gli accertamenti in rettifica e gli
accertamenti d'ufficio; l'art. 61 del decreto medesimo regola i
ricorsi "contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle
sanzioni secondo le condizioni relative al contenzioso tributario di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636"; gli artt. 16 e 19 del decreto n. 636 disciplinano, a loro
volta, il termine per ricorrere, la fissazione dell'udienza e il
deposito delle memorie difensive, nei procedimenti dinanzi alle
Commissioni tributarie di primo grado; l'art. 2, primo comma, lett.
a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, menziona alcuni tipi di
società assoggettati alla imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
che, le suddette norme sono palesemente ininfluenti ai fini del
giudizio penale nel corso del quale sono state sollevate, e pertanto
la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza;
che infine per quanto riguarda le altre questioni sollevate dal
Tribunale di Trani, gli artt. 46, 56, primo comma e 57, secondo comma
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedono le diverse sanzioni
comminate per, omissione, incompletezza, infedeltà della
dichiarazione, mentre gli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, disciplinano, come già detto, modalità relative ai
procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie;
che tali norme non trovano applicazione nel giudizio penale de
quo che in realtà ha per oggetto esclusivo la denunciata
incostituzionalità relativa alla mancata notificazione dell'avviso
di accertamento;
che, pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, sollevata dal Tribunale di Ravenna e dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Gorizia;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, 42 e 61 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, dell'art.2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 598, sollevata dal Tribunale di Ravenna e del
Tribunale di Trani;
3) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57,
secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata dal
Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:554 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte