Ordinanza n. 554/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 lett. c),
del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n.
3 (Approvazione del T.U. delle leggi per la elezione di consigli
comunali nella Regione Siciliana), promosso con ordinanza emessa il
13 gennaio 1984 dal T.A.R. per la Sicilia su ricorso proposto da
Segreto Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri iscritta al n.
455 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 il T.A.R. per
la Sicilia - Sezione di Catania, su ricorso proposto da Segreto
Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle
leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione siciliana,
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto
1960, in riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della
Regione siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, nella
parte in cui la predetta disposizione non stabilisce espresso divieto
di presentazione di liste recanti per contrassegno immagini o
soggetti costituenti espressione di valori di comune sentimento;
che nel giudizio si è costituito il Presidente della Regione
siciliana chiedendo sia dichiarata la infondatezza della questione;
Considerato che l'assenza nella legislazione regionale siciliana di
un divieto di tal sorta non determina - in contrario dell'assunto del
collegio a quo - incidenza alcuna sui parametri costituzionali
indicati, attesa la generale poiché a tutti nota manifestazione
espressiva dei simboli ed emblemi di cui trattasi;
Visti gli articoli 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle leggi per la
elezione di consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con
decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, in
riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della Regione
siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, sollevata dal
T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:554 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte