Ordinanza n. 555/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 230-bisCodice civile
- art. 9legge 576/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 7 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Genova, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1985
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'art. 5 ult. comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597, nel testo novellato dall'art. 9 della l. 2 dicembre 1975, n.
576, e ulteriormente modificato dall'articolo unico della legge 8
agosto 1977, n. 535, di conversione del decreto legge 1° luglio 1977,
n. 351, dispone che i redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230- bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore
familiare proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli
utili dell'impresa, sempre che quest'ultima sia stata determinata
prima dell'inizio dell'anno finanziario, con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata;
che nel corso di un giudizio promosso da Virgilio Alberto,
impiegato statale, coniugato con Guano Maria, casalinga, la
Commissione tributaria di primo grado di Genova sollevava questione
di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.
del suddetto articolo, nella parte in cui non prevede che anche i
redditi di lavoro
autonomo o dipendente prodotti da uno dei coniugi, grazie al lavoro
svolto dall'altro coniuge nell'ambito familiare, siano sottoposti al
regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 5, u.c., del d.P.R.
n. 597 del 1973 per i redditi derivanti dall'esercizio di impresa
familiare;
che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva
l'infondatezza della questione;
Considerato che la Corte con ordinanza n. 251 del 1987, ha
dichiarato, tra l'altro, manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 sopradetto, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost. rilevando che, nel caso di un'impresa
familiare, l'imputazione di una quota del reddito a ciascun
componente del nucleo familiare è correlata alla partecipazione
diretta da parte di ognuno all'attività lavorativa e
conseguentemente all'incidenza, altrettanto diretta, di questa sul
conseguimento del profitto, laddove, nel caso di attività lavorativa
svolta da un singolo familiare, la prestazione lavorativa domestica,
come ad esempio il lavoro casalingo, può influire soltanto in via
eventuale e indiretta sulla produzione del reddito;
che pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte Costituzionale";
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova,
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:555 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte