Ordinanza n. 555/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1989 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 196/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge 29 maggio 1989 (Disposizioni urgenti in materia di
evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)
promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Umbria,
Lombardia e Piemonte, notificati il 27 e il 28 giugno 1986,
depositati in cancelleria il 4, il 6 e l'8 luglio 1989 ed iscritti ai
nn. 58, 59, 60, 62 e 63 del registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 27
giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 maggio
1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) per
violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione
all'art. 5, della Costituzione;
che le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con ricorsi notificati
il 27 giugno 1989 e depositati il 6 luglio 1989, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 5,
77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione;
che le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi notificati il
28 giugno 1989 e depositati l'8 luglio 1989, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 24,
77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi;
Considerato che i cinque ricorsi, proposti contro lo stesso art. 6
del decreto-legge 29 maggio 1989, n.196, vanno riuniti per essere
decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 176, serie generale, del 29 luglio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo: ord. n.447 del 1989), la questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n.87 e gli artt. 25 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia
di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)
sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Veneto,
per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione
all'art. 5, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e
Umbria, per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della
Costituzione e dalle Regioni Lombardia e Piemonte, per violazione
degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:555 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte