Ordinanza n. 556/1990
Altra decisione · depositata il 19/12/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 30legge 223/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1990
dal Pretore di Lucca - sezione distaccata di Castelnuovo Garfagnana,
nel procedimento penale a carico di Fiorattini Luigi, iscritta al n.
518 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Lucca, nel corso di un procedimento penale per esercizio senza
autorizzazione di un impianto radioelettrico ricetrasmittente, ha
sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 195
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45
legge 14 aprile 1975, n. 103:
a) in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la
pena edittale minima (3 mesi di arresto e L. 300.000 di ammenda)
sarebbe irragionevolmente sproporzionata rispetto al disvalore del
fatto-reato, sì da contrastare con la finalità di rieducazione
assegnata alla pena;
b) in riferimento all'art. 3 Cost., per la parificazione -
ritenuta arbitraria - nel trattamento sanzionatorio dell'esercizio
abusivo di impianti rispettivamente soggetti a concessione ovvero ad
autorizzazione (questi ultimi, a seguito della sentenza n. 1030 del
1988 di questa Corte) e per la disparità di trattamento rispetto
agli impianti radiotelevisivi che trasmettono in ambito locale, non
soggetti ad autorizzazione e quindi a sanzione penale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che la rilevanza di tale questione - peraltro già
dichiarata manifestamente inammissibile quanto al profilo sub a) è
manifestamente infondata quanto al secondo dei profili sub b) (cfr.,
da ultimo, ordinanze nn. 160 e 394 del 1989) - va riesaminata alla
stregua della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 30, settimo
comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), che ha sostituito quella
impugnata, modificando il regime sanzionatorio e differenziando tra
impianti radioelettrici e impianti di radiodiffusione sonora o
televisiva; che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca - sezione
distaccata di Castelnuovo Garfagnana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte