Ordinanza n. 556/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal tribunale
di Fermo nel procedimento penale a carico di G. V., iscritta al
n. 485 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 18 maggio 2000 il tribunale di
Fermo in composizione monocratica ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 376 codice penale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, dopo aver indicato nelle premesse dell'ordinanza di
rimessione l'imputazione per la quale si procede nel giudizio
principale (favoreggiamento personale, ex art. 378 cod. pen.), il
giudice rimettente, "essendo esaurita la fase dell'istruttoria
dibattimentale ... ed avendo i testi uditi in giudizio ricostruito i
fatti sottostanti all'ipotesi accusatoria", afferma di trovarsi
"nell'impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla
risoluzione della questione inerente la legittimità costituzionale
dell'art. 376 del codice penale sollevata dalla difesa dell'imputato
con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione" e a tale fine osserva che "l'eventuale accoglimento di
detta questione condurrebbe al proscioglimento dell'imputato" e che
"le argomentazioni svolte dalla difesa con memoria in atti, anche con
specifico riferimento alla sentenza n. 101/1999 della Corte
costituzionale, appaiono condivisibili, onde la questione non può
ritenersi manifestamente infondata";
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente omette di descrivere la
fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi a riportare nelle
premesse dell'ordinanza l'imputazione per la quale si procede;
che inoltre l'ordinanza non contiene alcuna specificazione
circa le ragioni che inducono il giudice a quo a dubitare della
legittimità costituzionale della norma impugnata, e che pertanto
essa difetta di motivazione relativamente alla non manifesta
infondatezza della questione sollevata;
che tale assoluta carenza di motivazione, sia in ordine alla
rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza della
questione, non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio
per relationem a un atto di causa, quale nella specie una memoria
della parte privata richiamata dall'ordinanza di rimessione,
giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra
molte, sentenze nn. 310 del 2000 e 242 del 1999; ordinanze nn. 232 e
173 del 2000), il giudice rimettente deve rendere esplicite le
ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma
che ritiene di dover applicare e questa necessaria motivazione deve
essere autosufficiente, per permettere la verifica dell'avvenuto
apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza e della
non manifesta infondatezza della questione (sentenza n. 79 del 1996);
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Fermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte