Ordinanza n. 557/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.P.R. 601/1973
- art. 15legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 6d.P.R. 601/1973
- art. 34d.P.R. 601/1973
- art. 26legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, ultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie) come modificato dall'art. 15 della legge 13
aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 4
febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma,
iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Pirrone Biagia, vedova Vetrano, e Vetrano Calogero,
quali beneficiari della polizza di assicurazione contratta sulla vita
di Giuseppe Vetrano, richiedevano il rimborso della ritenuta
effettuata dall'INA a titolo di IRPEF sulla somma liquidata in
relazione a detta polizza a seguito della morte dell'assicurato, con
aliquota pari a quella applicabile per l'indennità di anzianità;
che la Commissione tributaria di 1° grado di Roma, rilevava che
il ricorso appariva fondato, dovendosi fare applicazione al caso di
specie dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, come risultante con effetto dal 1° gennaio 1974 a seguito
dell'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114, secondo il quale i
capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita sono esenti dall'IRPEF e dall'ILOR;
che la detta Commissione sollevava, purtuttavia, con ordinanza
emessa il 4 febbraio 1985, questione di legittimità costituzionale
della norma suddetta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in
quanto, non prevedendo la tassazione dei capitali suddetti,
integrerebbe una differenziazione di trattamento rispetto ai
percettori di indennità di buonuscita soggetti, invece, al pagamento
dell'IRPEF;
che tale differenziazione rappresenterebbe, ad avviso della
Commissione, una palese disparità di trattamento tributario priva di
qualsiasi ragionevole giustificazione;
che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva
l'infondatezza della questione;
Considerato che non rileva nella fattispecie la l. 26 settembre
1985, n. 482, emessa successivamente all'ordinanza di rimessione e
recante "Modificazioni del trattamento tributario dell'indennità di
fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita": e ciò perché essa, mentre prevede,
all'art. 6, una tassazione a titolo di IRPEF del 12,5% sui capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita,
esclude, peraltro, quelli versati in caso di decesso dell'assicurato,
i quali, come esplicitamente ribadito dall'ultimo comma dello stesso
art. 6, che sostituisce l'ultimo comma dell'art. 34, del d.P.R. 20
settembre 1973, n. 601, "sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi";
che la Corte ha escluso l'assimilazione tra indennità di fine
rapporto e capitali percepiti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita, sul rilievo che trattasi di somme percepite
in base a titoli completamente diversi ed in relazione a fattispecie
che presentano - al di là di alcune analogie - elementi di
differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini del
principio di uguaglianza (v. sent. n. 178 del 1986);
che la Corte ha inoltre, nella stessa occasione, rilevato che
rientra "nella discrezionalità del legislatore prevedere per i premi
assicurativi e per i capitali percepiti in relazione a contratti di
assicurazione sulla vita, forme di totale o parziale esenzione
fiscale quali mezzi di incentivazione della previdenza volontaria
secondo i propri indirizzi di politica legislativa";
che, pertanto, le censure di violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
appaiono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, 2° c., della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
2° c., delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale";
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 della legge 13 aprile
1977, n. 114, sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di
Roma in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:557 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte