Ordinanza n. 558/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1legge 176/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge
3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari") promosso con
ordinanza emessa il 6 giugno 1990 dalla Corte d'Appello di
Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Bracciaventi Filippo ed altro e Ciccia Giuseppe ed altri e da Ciccia
Giuseppe ed altri e Bracciaventi Filippo ed altro iscritta al n. 473
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal proprietario
di un fondo rustico concesso in affitto, il quale, pur essendo un
semplice bracciante al momento della disdetta intimata agli
affittuari, ritiene di avere il "diritto di ripresa" in ragione di
una passata attività di coltivatore diretto, la Corte di appello di
Catania - Sezione specializzata agraria ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, "nella
parte in cui esclude il diritto di ripresa per chi, come concedente o
componente la sua famiglia, 'sia stato' coltivatore diretto";
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata viola il
principio di eguaglianza perché, mentre attribuisce il diritto di
risoluzione anticipata del contratto anche ai soggetti equiparati al
coltivatore diretto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 203
del 1982 per il solo fatto del conseguimento di un titolo di studio
in materia agraria o forestale, non riconosce valore alla
dimostrazione pratica di capacità di conduzione dell'azienda
agricola fornita da chi in passato abbia esplicato una prolungata
attività di coltivatore diretto;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che per fondare l'asserita violazione dell'art. 3
Cost. il tertium comparationis è individuato dal giudice remittente
nell'art. 7, secondo comma, della legge n. 203 del 1982, il quale "ai
fini della presente legge", e quindi anche dell'art. 42, che
espressamente richiama tale disposizione - equipara ai coltivatori
diretti "i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo
agrario o forestale";
che il riferimento a tale norma prospetta la questione nel senso
che l'art. 42 viene impugnato non tanto nella parte in cui limita il
diritto di ripresa al proprietario concedente che sia attualmente
coltivatore diretto (abbandonando la regola precedentemente adottata
dall'art. 1, secondo comma, del d.lgs. C.p.S. 1 aprile 1947, n. 273,
modificato dalla legge 10 maggio 1978, n. 176, ai fini
dell'opposizione alla proroga legale del contratto), quanto nella
parte in cui equipara al coltivatore diretto i soggetti muniti di uno
dei titoli di studio indicati nell'art. 7, e non anche coloro che
siano in grado di far valere una pregressa qualifica di coltivatore
diretto;
che, in questi termini, la questione è inammissibile perché
mira a una integrazione dell'art. 42 appartenente alla competenza del
legislatore, cioè a ottenere che ai titoli di equiparazione previsti
dal richiamato art. 7 sia aggiunto un titolo di natura diversa, la
cui definizione comporterebbe scelte discrezionali anche in ordine al
periodo entro il quale la passata attività di coltivatore diretto si
è svolta e alla durata minima della medesima;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982,
n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di
Caltanissetta - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:558 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte