Ordinanza n. 559/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 641d.l. 432/1995
- art. 8d.l. 432/1995
usata come parametro
citata
- art. 183Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 641, secondo
comma, primo periodo, del codice di procedura civile, nel testo
modificato dall'art. 8 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi
urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della
legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo),
convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534
promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1999 dal tribunale di
Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra l'Enoteca
"Alle ore" ed altra e la Valbrenta S.r.l., iscritta al n. 82 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza
emessa il 30 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 641, secondo comma, primo
periodo, del codice di procedura civile, nel testo modificato
dall'art. 8 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26
novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito,
con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534;
che la predetta norma fissa in quaranta giorni il termine per
la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prevedendo al
secondo comma che "quando concorrono giusti motivi, il termine può
essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta";
che, ad avviso del giudice a quo la previsione della
riducibilità fino a dieci giorni del termine per l'opposizione non
solo pregiudicherebbe il diritto dell'opponente di approntare e
sviluppare adeguatamente le proprie difese - in quanto la modifica
della domanda introduttiva è ammessa dall'art. 183 cod. proc. civ.
solo in dipendenza della proposizione di riconvenzionale e di
eccezioni da parte del convenuto - ma potrebbe addirittura rivelarsi
insufficiente alla stessa notifica dell'opposizione;
che, per tali ragioni, la disposizione censurata, nella parte
in cui consente la riduzione del termine di opposizione, si porrebbe
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o comunque per la
infondatezza della questione.
Considerato che la previsione di riducibilità del termine per
l'opposizione a decreto ingiuntivo, contenuta nella disposizione
impugnata, rappresenta una deroga al principio generale, secondo cui
l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone nel termine di quaranta
giorni dalla notifica del decreto medesimo;
che l'operatività di tale disciplina derogatoria è
sottoposta a precise condizioni, consistenti nella deduzione da parte
del creditore ingiungente di giusti motivi a sostegno della istanza
di riduzione del termine e nella valutazione ad opera del giudice
della effettiva ricorrenza delle circostanze allegate;
che, in difetto anche di una sola delle citate condizioni, il
regime derogatorio non può operare, riprendendo vigore il termine
ordinario di opposizione;
che l'ulteriore valutazione della esistenza delle condizioni
per la riduzione del termine è rimessa al giudice della opposizione,
innanzi al quale l'opponente può far valere i vizi del provvedimento
monitorio, anche relativi alla pretesa illegittimità del termine ivi
fissato;
che non può quindi condividersi la tesi del rimettente circa
la inesistenza di rimedi offerti al debitore ingiunto avverso la
illegittima abbreviazione del termine di opposizione, poiché la
verifica da parte del giudice del provvedimento monitorio in ordine
alla ricorrenza dei giusti motivi per concedere la riduzione del
termine è soggetta al successivo controllo in sede di opposizione
circa il buon uso del potere discrezionale di fissazione di un
termine diverso da quello ordinario;
che con la disposizione in esame il legislatore ha operato un
equo contemperamento dei contrapposti interessi, per un verso
consentendo al creditore, munito di prova scritta del proprio
credito, di ottenere una più sollecita definizione del procedimento
in presenza di giusti motivi, e per altro verso assicurando al
debitore il diritto di opporre le proprie ragioni anche in ordine
alla eventuale illegittimità della riduzione del termine di
opposizione;
che, infine, deve affermarsi la congruità del termine de quo
sia in relazione alla funzione ad esso assegnata dall'ordinamento sia
con riferimento alle speciali caratteristiche del procedimento in
oggetto, risultando garantita in modo effettivo la possibilità per
l'opponente di esercitare compiutamente il diritto di difesa,
soprattutto ove si consideri, in primo luogo, che l'originario rigore
del regime delle preclusioni contenuto nella novella è stato poi
temperato dalle modifiche introdotte con il d.l. n. 432 del 1995; ed
inoltre che al raddoppiamento del termine per l'opposizione ha fatto
correlativamente riscontro il raddoppiamento del limite di riduzione
del medesimo termine;
che, pertanto, la disposizione in esame, non essendo
irragionevole né lesiva del precetto costituzionale posto a garanzia
del diritto di difesa, si sottrae alle censure prospettate dal
rimettente, onde la questione deve dichiararsi manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 641, secondo comma, primo
periodo, del codice di procedura civile, nel testo modificato
dall'art. 8 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26
novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito,
con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:559 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte