Ordinanza n. 56/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1966 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 389,
ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania nel
procedimento penale a carico di Lo Cascio Gustavo e Aiello Martino,
iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 settembre 1965 n. 223.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del
Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione
di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del
Codice di procedura penale, in relazione agli artt. 304 bis, ter e
quater e 320 dello stesso Codice e in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, e cioè in quanto nei procedimenti pretorili
il diritto di difesa non è garantito in periodo istruttorio;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 52 del 16 giugno
1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
392, primo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui,
con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non
applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis,
ter e quater dello stesso Codice;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che l'art. 389, ultimo comma, del Codice di procedura penale appare
richiamato per inquadrare la questione relativa alla violazione del
diritto di difesa nel potere del pretore di procedere ad istruttoria
secondo il rito sommario quando non fa luogo a giudizio direttissimo o
a decreto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di
procedura penale, promossa con ordinanza 28 maggio 1965 dal Pretore di
Catania, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte