Ordinanza n. 56/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109
del codice penale promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dal
Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, nel procedimento
penale a carico di Furnari Giovanni, iscritta al n. 467 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 239 dell'8 settembre 1976.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
ritenuto che con ordinanza 23 aprile 1976 il giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Firenze ha sollevato, in
riferimento all'art. 111 Cost. (secondo cui tutti i provvedimenti
giurisdizionali debbono essere motivati), questione di legittimità
costituzionale degli artt. 102 e 109 cod. pen. (i quali, nel loro
combinato disposto, stabiliscono che è dichiarato delinquente
abituale, in ogni tempo, e anche dopo l'esecuzione della pena "chi,
dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della
stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente,
riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo della stessa
indole e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti
precedenti"), deducendo che le norme denunziate imporrebbero l'adozione
di provvedimenti fondati su una motivazione contraddittoria e
certamente non rispondente al principio, sancito nella norma
costituzionale sopra ricordata, il cui rispetto richiederebbe che siano
esposte in modo coerente, logico e articolato le ragioni del decidere;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe
è identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la
sentenza n. 143 del 1976;
che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi, né
sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale sollevata, in
riferimento all'art. 111 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte