Ordinanza n. 56/1981
Altra decisione · depositata il 07/04/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 877/1973
usata come parametro
citata
- art. 3legge 877/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio), promossi con ordinanze emesse dalla Corte di cassazione il
14 luglio 1977, dal Pretore di Sansepolcro il 20 febbraio e il 13
marzo 1978, dalla Corte di cassazione il 4 maggio 1978 e dai Pretori
di: Arezzo il 20 marzo 1978, Pistoia il 30 ottobre 1978, Poppi il 15
novembre 1978, Varallo il 6 novembre 1978, Pistoia il 21 marzo 1979,
Pieve di Cadore il 21 luglio 1979, Treviglio il 20 giugno 1979, Pieve
di Cadore il 19 settembre 1979, Monsummano Terme il 5 novembre 1979,
Pistoia il 7 novembre 1979, Monsummano Terme il 5 ottobre 1979,
Isernia il 12 dicembre 1979, rispettivamente iscritte al n. 551 del
registro ordinanze 1977, ai nn. 254, 255, 443, 667, 674, 678 del
registro ordinanze 1978, ai nn. 292, 438, 650, 788, 852, 961 del
registro ordinanze 1979 ed ai nn. 5, 53 e 79 del registro ordinanze
1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39,
222 e 347 del 1978, nn. 59, 168, 210 e 310 del 1979 e nn. 8, 22, 57 e
71 del 1980.
Visti l'atto di costituzione di Soldini Gustavo e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi l'avvocato Aldo Aranguren per Soldini Gustavo e l'avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che le sedici ordinanze indicate in epigrafe hanno tutte
impugnato - nei medesimi termini - la legge 18 dicembre 1973, n. 877
("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), per pretesa
violazione degli artt. 70, 72 e 73 Cost.; che nelle ordinanze in
questione si contesta la corrispondenza fra il testo dell'art. 1,
primo comma, della legge predetta, quale era stato approvato dalla
Camera dei deputati, e quello successivamente approvato dal Senato (e
promulgato dal Presidente della Repubblica): data la sostituzione
della particella "e" alla particella "o", operata nella parte finale
dell'espressione "utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature
proprie o dello stesso imprenditore", senza però che sul punto vi sia
stata una nuova deliberazione della Camera; e che di conseguenza si
desume - da tutti i giudici a quibus - l'illegittimità del
procedimento legislativo di approvazione e promulgazione della legge
in esame;
ritenuto che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la
proposta questione, in quanto all'indiscutibile diversità formale dei
due testi - quello approvato dalla Camera e quello approvato dal
Senato - non corrisponderebbe una diversità sostanziale; che in
entrambe le Camere - stando ai lavori preparatori addotti
dall'Avvocatura dello Stato il problema della definizione del lavoro a
domicilio sarebbe stato affrontato da un medesimo angolo visuale,
nonostante la ricordata sostituzione della disgiuntiva "o" con la
congiuntiva "e"; che lo stesso Senato avrebbe infatti operato nella
convinzione che l'art. 1 "contenesse la medesima disposizione già
approvata dalla Camera dei deputati"; e che la formulazione definitiva
dell'art. 1, primo comma, ben potrebbe significare che vi è "lavoro
subordinato a domicilio se sia utilizzato macchinario (ovvero
materiale) del lavoratore ed anche se sia utilizzato macchinario
dell'imprenditore"; sicché spetterebbe alla Corte far prevalere
"sulla constatazione meramente formale della insignificante diversità
del testo legislativo approvato" - per effetto di un errore materiale
- "la considerazione sostanziale della identità della norma voluta
ed approvata dai due rami del Parlamento";
ritenuto, altresì, che nel primo dei due giudizi pendenti dinanzi
al Pretore di Sansepolcro (reg. ord. n. 254/1978), è intervenuto
l'imputato Gustavo Soldini, chiedendo per contro l'accoglimento
dell'impugnativa promossa dal giudice a quo; che nell'atto di
intervento (e in una successiva memoria) si nega che la promulgazione
abbia potuto sanare il vizio in esame ed anzi si osserva che il vizio
stesso avrebbe effetti tanto più gravi, in quanto la definizione del
lavoro a domicilio costituirebbe la "chiave di volta" dell'intera
legge n. 877 del 1973.
Considerato che nei procedimenti - sia penali sia civili - nel
corso dei quali è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale
della legge 18 dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare
l'art. 1, primo comma, della legge stessa, per stabilire se le
controversie in esame vadano o meno assoggettate all'apposita
disciplina del lavoro a domicilio: sicché la proposta questione si
appalesa con certezza rilevante - alla data di emissione delle varie
ordinanze di rinvio - limitatamente a questa sola parte dell'atto
legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe
precisamente imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già
approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal
Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica; che, nella
prospettazione delle ordinanze di rinvio e degli atti di intervento,
tale discordanza andrebbe attribuita ad un errore materiale,
verificatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da
parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente
approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento;
considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata
in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata
"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla
data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.
877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore
a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio
domicilio o in locale di cui abbia disponibilità ... lavoro retribuito
per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o
accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche
se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella
parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto
per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva
"e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai
giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della
Corte di cassazione ed ai pretori di Sansepolcro, di Arezzo, di
Pistoia, di Varallo, di Poppi, di Treviglio, di Pieve di Cadore, di
Monsummano Terme, di Isernia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte