Ordinanza n. 56/1982
Altra decisione · depositata il 03/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 58/1981
- art. 2-quinquieslegge 456/1981
usata come parametro
citata
- art. 2legge 833/1969
- art. 4legge 833/1969
- art. 2d.l. 629/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge 12 marzo 1981, n. 58 (Conversione in legge del decreto legge 8
gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti
in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di
edilizia residenziale) promossi con una ordinanza 26 giugno 1981 e con
tre ordinanze 2 luglio 1981 emesse dal Pretore di Casoria,
rispettivamente iscritte ai nn. 595, 596, 597 e 598 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 283 del 14 ottobre 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che:
1. - In forza di verbale di conciliazione redatto
avanti il Pretore di Casoria il 17 novembre 1978, notificato in forma
esecutiva a Giugliano Francesco il 23 settembre 1980 in una con atto di
precetto con cui s'ingiungeva al Giugliano di rilasciare l'immobile di
tre vani ed accessori al primo piano del numero civico 10 di Vico 6 S.
Croce in Casoria, il locatore Scippa Giuseppe fece notificare
all'inquilino sotto la data del 27 maggio 1981 avviso di rilascio per
l'11 giugno 1981. Provvedendo su ricorso di opposizione all'esecuzione,
debitamente depositato e notificato nell'interesse del Giugliano e nel
contraddittorio dello Scippa, il Pretore di Casoria, premesso per un
verso che il verbale di conciliazione, pur inquadrabile nell'art. 474
n. 2 codice procedura civile, non può essere ricondotto, neppure
analogicamente, alla nozione di "provvedimenti" di cui all'art. 2 della
legge 58/1981 (esclusione confermata dal costante orientamento
giurisprudenziale formatosi in sede di applicazione degli artt. 4 della
legge 26 novembre 1969 n. 833 e 1 ss. del decreto legge 15 dicembre
1979 n. 629), ma ritenuto per altro verso che, essendo l'art. 2 della
legge 58/1981 preordinato a permettere ai conduttori delle zone colpite
dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, minacciati di
esecuzione di sfratto, di fruire di sospensione congrua che consenta ai
medesimi di reperire altro alloggio, sarebbe irrazionale e quindi
lesivo dei principi di uguaglianza il diverso trattamento fatto ai
provvedimenti giurisdizionali e alle conciliazioni giudiziali
consentite in tempi anteriori al sisma, ha - previa sospensione del
giudizio di opposizione all'esecuzione - giudicato rilevante e non
manifestamente infondata la eccezione, sollevata dall'opponente,
d'incostituzionalità dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, il
quale sospende l'esecuzione, fino al 31 dicembre 1981, dei
provvedimenti di rilascio di immobili nelle regioni Basilicata e
Campania, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in
cui esclude dalla sospensione dell'esecuzione di sfratto nelle zone
terremotate, disposta fino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi
costituiti da verbali di conciliazione. A seguito dell'ordinanza resa
il 26 giugno 1981, debitamente notificata e comunicata il successivo 1
luglio, pubblicata sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
14 ottobre 1981 e iscritta al n. 595 registro ordinanze 1981, nessuna
delle parti si è costituita in questa sede; ha invece spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 24 ottobre
1981 depositato il successivo 3 novembre 1981, nel quale l'Avvocatura
generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta
questione sul riflesso che la norma impugnata non può essere
correttamente interpretata nel senso restrittivo assunto dal giudice a
quo;
che:
2. - Con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 nel contraddittorio
del locatore Del Prete Francesco e del locatario Maddaluno Pasquale, il
quale si era opposto al rilascio dell'appartamento, sito in Arzano via
Dante 13, chiesto in forza di verbale di conciliazione giudiziale
redatto il 12 maggio 1979 avanti il locale Conciliatore (ordinanza
debitamente notificata il 13 e comunicata il 14 luglio 1981, pubblicata
sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 ottobre 1981 e
iscritta al n. 596 registro ordinanze 1981), il Pretore di Casoria,
riproducendo la motivazione in diritto svolta nella ordinanza 26 giugno
1981, ha sospeso il giudizio di opposizione all'esecuzione e giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di
incostituzionalità dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude
dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate,
disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da
verbali di conciliazione. In questa sede nessuna delle parti si è
costituita; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri con atto 24 ottobre 1981 depositato il successivo 3
novembre, in cui l'Avvocatura generale dello Stato riproduce
argomentazioni e conclusioni dell'atto versato nell'incidente iscritto
al n. 595 registro ordinanze 1981;
che:
3. - Provvedendo sull'opposizione all'esecuzione per rilascio
dell'appartamento sito in Arzano via Dante 11, locato da Abate Domenico
a Longo Maria, in forza di verbale di conciliazione giudiziale redatto
avanti il locale Conciliatore il 7 aprile 1979, il Pretore di Casoria
ha sospeso il giudizio di opposizione all'esecuzione e giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la eccezione, sollevata dalla
Longo, di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12
marzo 1981 n. 58, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui esclude dalla sospensione dell'esecuzione di sfratto nelle
zone terremotate, disposta fino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi
costituiti da verbali di conciliazione, con ordinanza resa il 2 luglio
1981 (notificata il 13 e comunicata il 14 successivo, pubblicata sul n.
283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 ottobre 1981 e iscritta
al n. 597 registro ordinanze 1981), la cui motivazione in diritto è
mutuata dalla ordinanza 26 giugno 1981. Avanti la Corte nessuna delle
parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri;
che:
4. - Provvedendo sull'opposizione all'esecuzione per rilascio
dell'appartamento, sito in Casoria via Carducci 4 int. 16, locato da
Di Blasi Giovanni a D'Afflitto Luciano, in forza di verbale di
conciliazione giudiziale redatto avanti il Pretore di Casoria il 23
marzo 1979, lo stesso Pretore, riproducendo la motivazione in diritto
dell'ordinanza 26 giugno 1981, ha - previa sospensione del giudizio di
opposizione - giudicato rilevante e non manifestamente infondata
l'eccezione d'incostituzionalità, che forma oggetto dei tre riassunti
incidenti, con ordinanza emessa il 2 luglio 1981, notificata il 13 e
comunicata il 14, pubblicata sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 598 registro ordinanze
1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Alla
pubblica udienza del 10 febbraio 1982, alla quale i quattro incidenti
sono stati assegnati con distinti decreti presidenziali del 10 dicembre
1981, il giudice Andrioli ha svolto la relazione; l'avv. dello Stato
Corti ha insistito nella conclusione d'infondatezza che ha detto
sorretta dalla normativa successiva alle ordinanze di rimessione
precisando che la scadenza del 31 dicembre 1981 non la svuoterebbe di
pratico interesse.
Considerato che:
5. - I quattro procedimenti vanno riuniti per
avere ad oggetto la stessa questione di costituzionalità, a precludere
l'esame della quale non giova la circostanza che la Corte ne prenda
cognizione successivamente al 31 dicembre 1981: termine di efficacia
non solo della disposizione impugnata, ma anche dell'art. 2 quinquies,
comma terzo della legge 6 agosto 1981 n. 456 (entrata in vigore il 26
agosto 1981), a tenor del quale "nelle regioni Basilicata e Campania è
comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora
sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di
conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad
abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e
privo di altro alloggio". E ciò perché, se deve questa Corte pur
farsi carico delle norme sopravvenute che in qualche guisa incidano
sull'autorità della disposizione impugnata, la "utilità" dello
scrutinio di conformità al dedotto parametro di costituzionalità
della disposizione impugnata non può non essere valutata con
riferimento al tempo dell'ordinanza di rimessione (criterio direttivo
questo, già recepito nella sent. 53/1982).
che:
6. - Non consente, invece, alla Corte di scrutinare la
fondatezza della proposta questione il comma terzo dell'articolo 2
quinquies della legge 456/1981, che, nella materia degli immobili
destinati ad uso di abitazione, si appalesa incompatibile con
l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, per subordinare
la sospensione delle procedure di sfratto promosse in forza di verbali
di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 - lo si
consideri conforme oppure no all'art. 3 della Costituzione - non fa
verbo (condizioni la cui sussistenza compete al giudice di merito
accertare). Così come spetta al giudice a quo verificare se la
incompatibilità tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la
sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorità della
norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore
dell'art. 2 quinquies comma terzo della legge 456/1981 (26 agosto
1981).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Casoria affinché
proceda a nuovo esame della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, tenendo conto del
sopravvenuto art. 2 quinquies, comma terzo della legge 6 agosto 1981 n.
456.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte