Ordinanza n. 56/1987
Altra decisione · depositata il 20/02/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 633/1979
usata come parametro
citata
- art. 14legge 638/1983
- art. 3legge 638/1983
- art. 3d.l. 663/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), del
d.l. 30 dicembre 1979 n. 633 (recte n. 663), conv. in legge 29
febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale
nonché proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche
Amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977 n. 285 sulla
occupazione giovanile) promossi con due ordinanze emesse il 6 e il 20
dicembre 1982 dal Pretore di Latina nei procedimenti civili vertenti
tra Di Prima Maria Assunta e Serafini Claudio ed altri e l'INPS,
iscritte ai nn. 738 e 739 del registro ordinanze 1983 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (ordd. nn.
738, 739/1983) emesse rispettivamente il 20 ed il 6 dicembre 1982
(pervenute il 22 agosto 1983) il Pretore di Latina ha ritenuto non
manifestamente infondata "la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 633 (recte 663) conv.
in l. 29 febbraio 1980 n. 33 nella parte in cui non prevede per i
liberi professionisti, non obbligati alla iscrizione ad un istituto
mutualistico in quanto anche lavoratori dipendenti, l'obbligo di
pagare i contributi sociali di malattia sul reddito derivante dalla
libera attività professionale in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.";
che nei relativi giudizi si è costituito l'INPS ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando come
successivamente all'ordinanza
di rimessione sia stato emanato il d.l. 12 settembre 1983 n. 463
conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, il cui art. 14 contiene
l'interpretazione autentica dell'art. 3 lett. b), d.l. n. 663/1979
conv. in l. n. 33/1980 nel senso auspicato dal Pretore di Latina;
l'Avvocatura dello Stato ha pertanto chiesto che venga disposta la
restituzione degli atti al giudice a quo;
Considerato che va disposta la riunione dei giudizi concernendo
essi identica questione;
che tale questione di legittimità costituzionale verte
sull'art.3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29
febbraio 1980 n. 33, interpretato nel senso che esso non prevede (si
assume in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.) l'obbligo della
contribuzione di malattia sul reddito da attività di lavoro
professionale a carico di quei liberi professionisti prestatori anche
di lavoro dipendente;
che, come rilevato, è intervenuto, nelle more, il d.l. 12
settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, che con
norma di interpretazione autentica (art.14) ha espressamente
affermato l'obbligo della contribuzione in relazione ad entrambi i
redditi da attività libero-professionale e da lavoro dipendente (o
da pensione), sia pure distinguendo (senza con ciò ledere i principi
di ragionevolezza ed uguaglianza - cfr. sent. n. 167 del 1986) tra le
varie categorie di liberi professionisti;
che pertanto appare necessario che il Pretore di Latina, cui
vanno restituiti gli atti, valuti se permanga la rilevanza della
questione sollevata alla stregua della sopravvenuta normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Latina (ordd. nn. 738 e 739/1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte