Ordinanza n. 56/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 70Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 6legge 825/1971
- art. 7legge 825/1971
- art. 8legge 825/1971
citata
- art. 6d.P.R. 635/1972
- art. 7d.P.R. 635/1972
- art. 8d.P.R. 635/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della Tariffa allegata al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e
catastali), in relazione agli artt. 6, 7 e 8 della legge 9 ottobre
1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, iscritta
al n. 322 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 238- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa è stata
sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale "della
tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635" - Disciplina
delle imposte ipotecarie e catastali - nella parte in cui risultano
sottoposti ad imposta proporzionale ipotecaria e catastale i
trasferimenti immobiliari fatti ai Comuni a titolo gratuito con
"evidente diversità e disparità di trattamento rispetto a medesimi
atti ma a titolo oneroso" (soggetti alle suddette imposte in misura
fissa), per contrasto con gli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione
agli artt. 6, 7 e 8, l. 9 ottobre 1971, n. 825 ove si stabilisce
"l'esenzione da imposta nelle successioni e donazioni o altre
liberalità per gli atti fra vivi a favore dello Stato, delle
regioni, province e comuni" nonché "lo stesso principio per gli atti
a titolo oneroso e per gli stessi soggetti";
che è intervenuto in giudizio, tramite l'Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso
per l'infondatezza della questione;
Considerato che quanto alla dedotta disparità di trattamento cui
sarebbero soggetti da un lato i trasferimenti di immobili a titolo
gratuito in favore dei Comuni (per i quali si applicano imposte
ipotecarie e catastali in misura proporzionale), dall'altro medesimi
atti a titolo oneroso (per i quali le suddette imposte sono dedotte
in misura fissa), va rilevata l'evidente non omogeneità dei termini
di raffronto, apparendo nient'affatto irrazionale accordare un
maggior beneficio (imposta fissa) allorché l'acquisto dell'immobile
gravi totalmente sul pubblico bilancio; diversamente prevedendosi
(imposta proporzionale) quando al trasferimento dell'immobile in
favore del Comune non corrisponda invece alcun esborso a carico dello
stesso;
che, ancora, con riferimento all'assunto contrasto con la legge
di delega (n. 825 del 1971) questa prevede esenzione d'imposta, per
successioni e donazioni, in favore dello Stato, delle regioni,
province e comuni, nulla disponendo, invece, con riguardo specifico
alle imposte ipotecarie e catastali per atti a titolo gratuito;
talché non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 70 e 76 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l, 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
635 - Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, sollevata, con
riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 6, 7
e 8, l. 9 ottobre, 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte