Ordinanza n. 56/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito
nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, promosso con
ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Salvini Mario, iscritta al n. 505 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal
Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini
Mario è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, nella
parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa
presentazione della dichiarazione IVA con la ritardata presentazione
della dichiarazione medesima, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della
questione;
Considerato che identica questione è stata più volte dichiarata
manifestamente inammissibile da questa Corte (cfr., da ultimo,
ordinanza n. 524 del 1989);
che pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti
tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento,
medesima pronuncia si impone nella fattispecie;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7
agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
(Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto
1982, n. 516 con modificazioni, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte