Ordinanza n. 56/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 10Accertamento imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione
all'art. 10, secondo comma, n. 9, della legge-delega 9 ottobre 1971,
n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1991 dalla
Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso
proposto da Oreste Marzi contro l'Ufficio II.DD. di Verbania,
iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 aprile 1991 la Commissione
Tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Oreste
Marzi contro Ufficio II.DD. di Verbania (iscritta al Reg. ord. n. 624
del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), in quanto non prevede che l'avviso di accertamento debba
essere notificato "entro il termine di decadenza di due anni" o "a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione", così come è
previsto per l'imposta di registro; o, in via subordinata, in quanto
non prevede che l'avviso di accertamento debba essere notificato "a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione", così come è
previsto per l'imposta sul valore aggiunto, per violazione degli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art.
10, secondo comma, n. 9, della legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825, e
per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che l'eccezione è manifestamente infondata in quanto
la diversità dei termini si riporta a differenti tipologie dei
tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una
unificazione di essi soltanto "ove possibile";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 76 e
77, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente e redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte