Ordinanza n. 56/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24
luglio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino nel procedimento a carico di Ruggeri Francesco,
iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27
e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 286-bis del codice di procedura penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1995,
successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce
il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle
persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari
di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del
medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza
pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri
detenuti;
che, pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa
espunta dall'ordinamento nei limiti auspicati dal giudice a quo, la
questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norma integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte