Ordinanza n. 56/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 38, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 39, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio
1997 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, sull'istanza
proposta da Ruotolo Vincenzo iscritta al n. 326 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, in
funzione di giudice dell'esecuzione penale, con ordinanza del 7
febbraio 1997 (r.o. n. 326 del 1997) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38,
terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), e 39, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui la predetta normativa non prevede
l'estinzione della pena e/o della sua esecuzione nei confronti dei
condannati con sentenza divenuta definitiva in data antecedente a
quella di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 per uno dei
reati previsti dall'art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del
1985, i quali abbiano presentato tempestiva domanda di condono in
relazione ad un manufatto edilizio rientrante oggettivamente e
temporalmente nella previsione di cui alla stessa legge n. 724, e
versato l'oblazione ritenuta congrua dalla competente autorità
amministrativa;
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della
Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento tra
coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 724 del
1994, erano già stati irrevocabilmente condannati in sede penale per
i reati indicati nel capoverso dell'art. 38 della legge n. 47 del
1985, e coloro che, invece, alla stessa data ancora non lo erano
stati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che la Corte, con ordinanza n. 219 del 1997, ha
dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione,
ponendo in rilievo, come già con la precedente sentenza n. 369 del
1988, la diversità di situazioni in cui si trovano, da una parte, i
soggetti imputati durante il procedimento penale e, dall'altra, i
soggetti condannati a seguito di sentenza definitiva:
che la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la
discrezionalità del legislatore nel fissare, una volta individuata
una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in
relazione allo stato dell'azione penale (v., oltre alla richiamata
ordinanza n. 219 del 1997, le ordinanze nn. 294 e 137 del 1996);
che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili nuovi rispetto
a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di
indurre a diverso avviso;
che, per quanto riguarda l'accenno contenuto nell'ordinanza di
rimessione alla circostanza che la condanna comprendeva anche la
sanzione amministrativa della demolizione dell'immobile, è
sufficiente osservare, ai fini della manifesta infondatezza, che il
combinato disposto degli artt. 38, commi secondo e quarto, e 43 della
legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti tassativi della
oblazione e della concessione in sanatoria, anche quelli sui
procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (purché non
sia ancora intervenuta la completa ed integrale esecuzione);
che l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, impartito dal
giudice penale con la sentenza di condanna per il reato di
costruzione in assenza di concessione o in totale difformità, ha
"carattere di supplenza, a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio
amministrativo" e "natura di sanzione amministrativa e non di pena
accessoria o di sanzione criminale atipica", secondo un indirizzo
ormai costante della Corte di cassazione in sede penale;
che l'ordine anzidetto, ancorché contenuto in sentenza passata
in giudicato, deve essere revocato dallo stesso giudice quando e nei
limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento adottato
dalla pubblica amministrazione (Cass. pen., sez. III, 20 marzo 1990,
n. 3895 e 7 maggio 1992, n. 489), ovvero può essere riesaminabile in
sede di esecuzione (Cass., 15 dicembre 1992, n. 1946) e quindi subire
modificazioni in conseguenza della definizione della procedura di
sanatoria edilizia a seguito di condono, ancorché non sia prevista
alcuna estinzione della pena nell'ipotesi di condanna in base a
sentenza definitiva (Cass. pen., 19 luglio 1995, n. 2144);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata sotto ogni profilo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, terzo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), e 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte