Ordinanza n. 560/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8-quaterlegge 146/1985
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere abusive), introdotto in sede di conversione
con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985,
n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal Pretore
di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio nel processo penale a
carico di Sossi Stelio, iscritta al n. 363 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Sossi Stelio, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio,
con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 nel corso del processo penale a
carico di Sossi Stelio (imputato della contravvenzione prevista
dall'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per
avere costruito nell'anno 1988 un immobile senza aver previamente
richiesto la prescritta concessione), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla
legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, "in quanto tale norma
dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito le
opere abusive entro il 6/7/85 (data di entrata in vigore della legge
di conversione) mentre niente dice su coloro che tali opere abbiano
demolito, come nel caso di specie, posteriormente a tale data, i
quali, quindi, sono soggetti a sanzione penale nonostante
l'eliminazione dell'opera abusivamente costruita";
che nel giudizio si è costituito l'imputato Stelio Sossi,
rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Vecoli e Manilio Franchi,
chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma
denunciata, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 167 del 1989; v.
pure le ordinanze di manifesta infondatezza n. 415 del 1989 e n. 80
del 1990), sul presupposto che "per costante giurisprudenza di questa
Corte, lo stabilire limiti temporali a taluni effetti di estinzione
del reato o della pena, o di non procedibilità, riguarda i poteri
discrezionali del legislatore e non può dar luogo a censura
d'irrazionalità per trattamento differenziato";
che con la medesima sentenza n. 167 del 1989 è stato precisato
come gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 sono interpretabili
nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva
si determina pure a favore di chi abbia demolito il manufatto,
sempreché si tratti di costruzione non incompatibile con gli
strumenti urbanistici e, perciò, qualora non demolita, in grado di
divenire oggetto della concessione in sanatoria, a norma dell'art. 13
della detta legge, specificandosi ancora che il sindaco, sulla base
della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la
compatibilità del manufatto demolito con gli strumenti urbanistici e
rilasciare, in caso di accertamento positivo, certificazione di
conformità agli stessi strumenti, certificazione la quale tiene
luogo della sanatoria concessa ai manufatti esistenti;
che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli in precedenza già esaminati dalla
Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985,
n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive), introdotto in sede di conversione con modificazioni dalla
legge 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante
proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
concernente norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio con ordinanza
del 20 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:560 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte