Ordinanza n. 561/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 248 del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 marzo 1990 dal Tribunale di Torino nel
processo penale a carico di Lo Giudice Carmelino, iscritta al n. 371
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) due ordinanze emesse il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di
Firenze nei processi penali a carico di Catola Riccardo e Ciattini
Giovanni, iscritte ai nn. 373 e 374 del registro ordinanze 1990 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1990 dal Tribunale di Ancona
nel processo penale a carico di Montanari Fabio ed altri, iscritta al
n. 480 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 16 marzo
1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 248 del testo delle
norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non prevede, per i
procedimenti in fase successiva al dibattimento di primo grado, un
termine per esercitare la facoltà di richiedere l'applicazione della
pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.";
e che un'analoga questione hanno sollevato il Tribunale di
Firenze con due ordinanze del 26 ottobre 1989 e il Tribunale di
Ancona con ordinanza del 26 febbraio 1990, denunciando, in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, lo stesso art. 248
del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, nella parte in cui "per i
procedimenti instaurati col vecchio rito la richiesta di
patteggiamento può essere accolta ove avanzata "prima che siano
compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado",
con ciò automaticamente escludendo dalla possibilità di fruire del
più favorevole trattamento per l'imputato previsto dall'art. 444
u.c. c.p.p., tutti quegli imputati i processi a cui carico abbiano
superato quella fase processuale";
e che nei quattro giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate
non fondate;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che,
quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza,
in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, della
questione di legittimità dell'art. 248 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), nella parte in cui rendono possibile l'applicazione della pena
su richiesta delle parti ai soli procedimenti per i quali non siano
state compiute le formalità di apertura del dibattimento (v.
ordinanze n. 220 del 1990 e n. 355 del 1990);
che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 248 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione,
dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte