Ordinanza n. 562/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal Pretore di Mondovì
nel processo penale a carico di Marenco Maddalena, iscritta al n. 459
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino
nel processo penale a carico di Isoardi Vittorio, iscritta al n. 370
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Mondovì, con ordinanza del 19 dicembre
1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), nella parte in cui "limita l'ammissibilità del giudizio
abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le
formalità di apertura del dibattimento di primo grado";
e che una questione del tutto identica è stata sollevata dal
Tribunale di Torino con ordinanza del 27 febbraio 1990, denunciando
il detto art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella
parte in cui non prevede, per i procedimenti in fase successiva
all'apertura del dibattimento di primo grado, un termine per
esercitare la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato", per
contrasto con gli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione;
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di non fondatezza;
Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e
che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
e che la questione è stata già dichiarata non fondata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 277 del
1990 e manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione, con ordinanza n. 361 del 1990;
che, nel richiamare l'art. 97 della Costituzione, il giudice a
quo si limita a denunciare come "l'effetto deflattivo" derivante
dalla norma denunciata "perseguirebbe proprio lo scopo di meglio
sfruttare le risorse di persone e mezzi dell'apparato giudiziario",
profilo già esaminato dalla ricordata sentenza n. 277 del 1990 con
l'osservare che "poiché lo scopo dell'istituto del procedimento
abbreviato è quello di consentire la sollecita definizione del
giudizio, concludendo la fase dibattimentale, è del tutto razionale
che, per i reati pregressi e per i procedimenti in corso, tale
istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo
possa essere ugualmente perseguito, e cioè soltanto quando non si
sia ancora giunti al dibattimento";
e che, quindi, le ordinanze di rimessione non adducono argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione,
dal Pretore di Mondovì con ordinanza del 19 dicembre 1989 e dal
Tribunale di Torino con ordinanza del 27 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte