Ordinanza n. 564/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 12/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2
febbraio 1973, n.12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza
emessa il 27 aprile 1989 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile
instaurato da Liaci Paola e Liaci Giampiero contro
l'E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Liaci Paola e Liaci Giampiero,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Lecce, con ordinanza del 27 aprile
1989, ha sollevato, "per violazione dei fondamentali criteri di
equità e razionalità", questione di legittimità costituzionale
"del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3,
dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui
nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli
maggiorenni-studenti universitari non ultraventiseenni, allorché a
qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio";
che nel giudizio si sono costituite le parti private Liaci Paola
e Liaci Giampiero, rappresentate e difese dall'avv. Salvatore
Cabibbo, svolgendo deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione, ed
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata in via principale
inammissibile ed in subordine non fondata;
Considerato che, pur essendosi sollevata la questione in base al
presupposto che i figli maggiorenni frequentino un corso
universitario e dispongano di un reddito insufficiente per il loro
mantenimento, la stessa ordinanza di rimessione afferma che le
anzidette circostanze non sono state provate con certezza;
che, nel dubbio circa l'esistenza della situazione di fatto, la
questione appare proposta in via del tutto eventuale e, comunque,
prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza
(v. sentenze n. 300 del 1983 e n. 506 del 1988; ordinanze n. 142 del
1985, n. 76 e n. 595 del 1987, n. 26 del 1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del
settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12
(Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di
commercio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Pretore di Lecce con ordinanza del 27 aprile 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:564 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte