Ordinanza n. 565/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 4 maggio
1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori"), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1983 dalla
Corte d'appello di Palermo - Sezione speciale per i minorenni - sul
reclamo proposto da Di Vita Filippo ed altra, iscritta al n. 988 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 95 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio introdotto dal reclamo
avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Palermo
aveva disposto l'archiviazione di un procedimento di adozione
ordinaria, la Corte d'appello di Palermo, sezione speciale per i
minorenni, ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 settembre 1983,
questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3
della Costituzione, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non
prevede, con norma transitoria, la disciplina delle istanze di
adozione ordinaria di minori pendenti all'atto dell'entrata in vigore
della legge medesima;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la
declaratoria di infondatezza sottolineando come, attraverso
l'introduzione dell'adozione legittimante si sia inteso operare un
definitivo superamento del precedente istituto;
Considerato che il giudice a quo richiede alla Corte un intervento
additivo, che faccia salvi gli effetti delle istanze di adozione
ordinaria pendenti al 1° giugno 1983, senza peraltro indicare in
riferimento a quali disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184,
denunziata nel suo complesso, dovrebbe essere resa la richiesta
pronuncia;
che dal giudice rimettente è sollecitata una decisione di
natura essenzialmente discrezionale;
che pertanto, pur avendo la Corte già definito come razionale
la scelta legislativa di non far retroagire l'intera normativa della
legge citata per salvaguardare le procedure in corso (sent. 1° luglio
1986, n. 199), nel caso in esame il giudizio di costituzionalità non
può neppure essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Palermo, sezione speciale per i minorenni, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:565 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte