Ordinanza n. 565/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1989
dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Menicucci
Claudio e la S.p.A. S.I.E.L., iscritta al n. 367 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 4 aprile
1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non contempla,
tra le ipotesi di esclusione del diritto all'indennità per la
perdita dell'avviamento commerciale anche il caso della cessazione
della locazione per mutuo consenso;
che il giudice a quo, rilevato che l'indennità in parola non
viene riconosciuta dalla norma impugnata in quattro distinte
fattispecie tutte riconducibili ad un comportamento imputabile al
conduttore, osserva che anche allorché la locazione cessa per mutuo
consenso si evidenzierebbe, da parte del conduttore medesimo, un
disinteresse per il rapporto che non giustificherebbe il suo diritto
a percepire l'indennità;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha richiesto anzitutto
la declaratoria d'inammissibilità per essere il tertium
comparationis costituito da una disposizione eccezionale, e, nel
merito, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che l'ipotesi all'esame del giudice a quo rientra
nella previsione dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 in quanto
assimilabile al recesso ad nutum ovvero alla disdetta del conduttore;
che, quindi, con riguardo a quest'ultimo soggetto, ciò che
rileva ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità è
l'intento di non proseguire il rapporto alla scadenza ovvero di
interromperlo;
che siffatta manifestazione di volontà è componente intrinseca
alla fattispecie negoziale globalmente individuata come "risoluzione
per mutuo consenso" dal Pretore remittente, che peraltro non fornisce
indicazioni ulteriori circa la fattispecie di causa;
che, quindi, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 392 del 27
luglio 1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:565 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte