Ordinanza n. 565/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 16legge 10/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi primo,
quarto e nono della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali), promossi con due ordinanze
emesse il 12 novembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale del
Lazio sui ricorsi riuniti vertenti tra Standa S.p.a. ed altra e il
comune di Grugliasco ed altri, iscritte ai numeri 320 e 321 del
registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione della Euridea S.p.a. (ex Standa
S.p.a.), della Shopville Le Gru S.p.a. e del comune di Grugliasco,
nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi gli avvocati Luigi Medugno per l'Euridea S.p.a. (ex Standa
S.p.a.), Giovanni Gerbi e Ludovico Villani per la Shopville Le Gru
S.p.a., Francesco Paolo Videtta per il comune di Grugliasco e
l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai numeri 320 e 321 del
1999 il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
ha proposto - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 125,
primo comma, della Costituzione - la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono comma della legge 6
dicembre 1971, n.1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), che esclude la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza
territoriale del tribunale adìto, così consentendo alle parti del
processo di derogare di comune accordo alla competenza e quindi di
scegliere il giudice;
che le ordinanze sono state rese in diversi giudizi, poi
riuniti in due gruppi, proposti dalla Standa S.p.a. contro il comune
di Grugliasco ed il Ministero dei lavori pubblici e dalla Shopville
Le Gru S.p.a contro il comune di Grugliasco, la Regione Piemonte, i
Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze e la Galileo S.r.l.,
per ottenere l'accertamento che le due società non erano obbligate a
pagare le somme pretese dal comune a titolo di conguaglio di importi
già versati, per oneri di urbanizzazione, in riferimento a richieste
di concessioni in sanatoria, nonché l'annullamento, "ove occorra" e
"in parte qua", delle note con cui il comune aveva richiesto i
pagamenti, di una circolare del Ministero dei lavori pubblici, di una
delibera del Consiglio regionale del Piemonte, della delibera
comunale che aveva stabilito il costo di costruzione, e di ogni altro
atto anteriore, conseguente o comunque coordinato e/o connesso con
quelli indicati;
che il giudice rimettente - premesso che trattasi di materia
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la
edificabilità dei suoli) - ritiene la questione di legittimità
costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, in quanto,
ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 1034 del 1971, la
competenza a conoscere dei ricorsi spetterebbe in via astratta al
tribunale amministrativo regionale del Piemonte, e la circostanza che
con i ricorsi sia stato chiesto l'annullamento, "ove occorra" e "in
parte qua", di una circolare ministeriale non potrebbe radicare la
competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede
in Roma;
che, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata si
porrebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, il quale (proclamando che nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge) esclude che le parti
siano libere di scegliere il giudice sulla base di criteri di
convenienza assolutamente estranei a quel principio; nonché con
l'art. 125, primo comma, in quanto tale libertà di scelta del
giudice svuoterebbe di contenuto l'obbligo del legislatore di
istituire organi regionali di giurisdizione amministrativa di primo
grado;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione;
che si sono costituite anche le parti private, il comune di
Grugliasco aderendo alle argomentazioni svolte nelle ordinanze di
rimessione, e le S.p.a. Euridea, già Standa, e Shopville Le Gru
eccependo l'irrilevanza e comunque l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale;
che, in prossimità dell'udienza pubblica, il comune di
Grugliasco ha depositato una memoria, per sostenere la rilevanza e la
fondatezza della questione.
Considerato che le ordinanze in epigrafe propongono la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono
comma, della legge n. 1034 del 1971, ritenendo che la normativa
impugnata contrasti con gli artt. 25, primo comma, e 125, secondo
comma, della Costituzione "quantomeno dove consente alle parti del
processo di derogare, di comune accordo, alla competenza territoriale
dei tribunali amministrativi regionali mentre non consente al giudice
adìto e, in particolare, al tribunale amministrativo regionale del
Lazio con sede in Roma, anche allorché giudica in sede di
giurisdizione esclusiva, di rilevare d'ufficio la propria
incompetenza, né di chiedere al Consiglio di Stato una previa
decisione sulla competenza stessa, neppure nei casi in cui
l'impugnativa di atti di autorità centrali appaia palesemente
strumentale e finalizzata esclusivamente a radicare la competenza
presso il tribunale amministrativo regionale "scelto" dalle parti
medesime e comunque risulti irrilevante ai fini della pretesa dedotta
in giudizio";
che siffatta motivazione non consente di cogliere il reale
contenuto della questione di legittimità costituzionale, ed in
particolare non chiarisce:
a) se la questione sia proposta con riferimento alla disciplina
della competenza dei tribunali amministrativi regionali in genere,
ovvero solo alla competenza del tribunale amministrativo regionale
del Lazio con sede in Roma, ai sensi dell'art.3, terzo comma, della
legge n. 1034 del 1971;
b) se - in questo secondo caso - la questione sia proposta con
riferimento a tutte le controversie devolute al tribunale
amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, ovvero
limitatamente all'ambito della sua giurisdizione esclusiva;
c) se - sempre per le controversie devolute al tribunale
amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma - la questione
venga proposta con riferimento a tutte le ipotesi di accordo
intercorso fra le parti per derogare alla competenza territoriale di
altro tribunale, ovvero sia limitata all'ipotesi in cui - essendo
stati congiuntamente impugnati innanzi al tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede in Roma atti emessi da organi di enti
pubblici territoriali ed atti emessi da organi centrali dello Stato o
di enti pubblici a carattere ultraregionale (come tali idonei a
radicare la competenza del giudice adìto - il resistente non ne
abbia eccepito l'incompetenza territoriale, per la palese
strumentalità dell'impugnazione dell'atto dell'organo centrale,
vòlta al solo fine di radicare la competenza del tribunale
amministrativo regionale "scelto" dalle parti;
d) se - infine - il giudice remittente chieda alla Corte
costituzionale una sentenza additiva che introduca nella normativa
impugnata la regola per cui il tribunale amministrativo regionale
adìto può dichiarare d'ufficio la propria incompetenza
territoriale, ovvero una sentenza additiva che gli consenta di
"chiedere al Consiglio di Stato una previa decisione sulla
competenza";
che l'ambiguità del contenuto dell'ordinanza di rimessione
determina la sua manifesta inammissibilità (ordinanza n.353 del
1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono comma,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 25,
secondo comma, e 125, primo comma, della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:565 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte